Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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Il fatto di includere la libertà economica di cui all’articolo 27 Cost. nella definizione delle eccezioni al divieto di dissimulare il proprio viso è stato anche oggetto di una sentenza del Tribunale federale relativa al divieto cantonale in vigore nel Cantone Ticino dal 1° luglio 201664. È possibile limitare la libertà economica per ragioni di protezione dell’ordine pubblico, per ragioni socio-politiche o per altre ragioni che non servono in primo luogo agli interessi economici65. Persone travestite da mascotte al fine di pubblicizzare un negozio o eventi sportivi non rappresentano un ostacolo «alla libera interazione sociale», ha constatato il Tribunale federale facendo riferimenti alle dichiarazioni del Gran Consiglio ticinese nel procedimento. Le attività descritte non costituiscono neppure un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. Per tali motivi anche il Cantone Ticino deve prevedere eccezioni per queste attività pubblicitarie nella legge d’applicazione della disposizione costituzionale66.

5.2.8 Partecipazioni individuali e riunioni negli spazi pubblici (art. 332a cpv. 2 lett. g AP-CP)

La dissimulazione del proprio viso è ammessa anche in occasione di interventi individuali e riunioni negli spazi pubblici se «è necessaria all’esercizio del diritto fondamentale della libertà di espressione o di riunione oppure se si tratta di un’espressione visiva di un’opinione che non compromette la sicurezza e l’ordine pubblici» (art. 332a lett. g AP-CP). Lo scopo principale di tale articolo è trovare un equilibrio tra l’interesse pubblico a sventare reati commessi in modo anonimo e il loro perseguimento e il diritto individuale di poter esercitare i diritti fondamentali della libertà di espressione e di riunione negli spazi pubblici senza restrizioni sproporzionate.

5.2.8.1 Divieto di dissimulare il viso: estensione a livello nazionale

Uno degli scopi protettivi del divieto, che anche gli autori dell’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» avevano avanzato già prima della votazione, è la protezione dell’ordine pubblico67. Per questo motivo, l’articolo 10a Cost. vieta a livello nazionale la dissimulazione del proprio viso per impedire la commissione anonima di reati penali (cfr. n. 3.2). Spesso le persone a volto coperto si presentano in gruppo, soprattutto in occasione di grandi eventi (manifestanti violenti, tifoseria violente agli eventi sportivi). Attualmente sono quindici i Cantoni che prevedono divieti di dissimulare il viso specifici in occasione di manifestazioni e/o eventi sportivi68.

5.2.8.2 Giurisprudenza sui divieti cantonali di coprirsi il viso

La giurisprudenza riconosce l’interesse pubblico di vietare la dissimulazione del viso per prevenire o almeno rendere più difficili i disordini durante manifestazioni maggiori su terreno pubblico e i reati commessi nell’anonimato dai partecipanti che complicano o ostacolano le attività investigative della polizia69. Nelle decisioni riguardanti i divieti cantonali di coprirsi il viso, il Tribunale federale ha confermato la legalità di tali divieti e le derivanti restrizioni dei diritti fondamentali: della libertà d’opinione (art. 16 Cost.), della libertà di riunione (art. 22 Cost.),

64 DTF 144 I 281 del 20 settembre 2018.

65 DTF 144 I 281 consid. 7.2 pag. 304; cfr, anche DTF 143 I 403 consid. 5.2 pag. 407.

66 DTF 144 I 281 consid. 7.3 e 7.4 pag. 304 e segg..

67 Cfr. le spiegazioni del Consiglio federale inerenti alle votazioni del 7 marzo 2021, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», pag. 10 segg., argomenti del comitato d’iniziativa, pag. 14 segg.

68 Si tratta dei Cantoni seguenti: AG, AR, BE, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SH, SO, TG, VD, ZG, ZH. Si aggiungono i Cantoni TI e SG in cui vige un divieto generale di dissimulare il viso. Cfr. anche le spiegazioni del Consiglio federale inerenti alle votazioni del 7 marzo 2021, iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», pag. 11.

69 Cfr. DTF 117 I 472 consid. 3 segg., pag. 485 segg.. In questa sentenza esemplare del 14 novembre 1991 il Tribunale federale aveva dovuto riesaminare, nel contesto di una revisione astratta delle norme, la legalità del divieto di portare una maschera, integrato nella legge cantonale sulle contravvenzioni penali di Basilea Città. Cfr anche DTF 144 I 281 consid. 5.4 .1 a 5.4.3 pag. 296 segg.