Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e, se necessario, della protezione della sfera privata, se:

− sussiste una base giuridica sufficientemente concreta;

− l’ingerenza nei diritti fondamentali è proporzionata, vale a dire se l’interesse pubblico al divieto di coprirsi il viso prevale sull’interesse individuale di indossare una maschera o di rendere irriconoscibile il viso.

Le manifestazioni basate sui diritti fondamentali della libertà di opinione e di riunione occupano un posto importante nella società democratica70. I manifestanti possono scegliere diversi mezzi per attirare l’attenzione su una questione specifica. Anche maschere speciali possono servire a questo scopo, per esempio le maschere a gas per rivendicare il diritto all’aria pulita, maschere dalla testa di mucca per incoraggiare un allevamento rispettoso dell’animale o maschere personalizzate per manifestare contro politici noti71. In tale contesto le maschere costituiscono di per sé l’espressione specifica e visiva di un’opinione che rientra nell’ambito della protezione della libertà d’opinione e d’informazione di cui all’articolo 16 Cost.

Per ragioni di protezione personale, i manifestanti possono tuttavia anche avere un interesse legittimo a non mostrare il loro viso in pubblico, perché temono discriminazioni o svantaggi personali se si dichiarano simpatizzanti di una certa causa72.

Per tener conto di questi casi, il Tribunale federale ha richiesto che i disciplinamenti cantonali sui divieti di dissimulare il viso prevedano eccezioni73 al fine di applicare il principio della proporzionalità. L’interesse legittimo della collettività a mantenere l’ordine pubblico deve essere attuato in modo da non ingerire sproporzionatamente nei diritti fondamentali dei manifestanti. Nel caso del Cantone Ticino, il Tribunale federale ha esaminato la legalità della legislazione d’applicazione del divieto di dissimulare il viso dell’articolo 9a della costituzione cantonale mediante un controllo astratto della norma. Ha stabilito che il legislatore cantonale deve prevedere esplicitamente delle eccezioni al divieto di coprirsi il volto durante le manifestazioni, in considerazione dei diritti fondamentali della libertà d’opinione e di riunione74. Di conseguenza, il Cantone ha completato il suo elenco legale di eccezioni con un’aggiunta che esenta dal divieto le dissimulazioni del viso per «motivi di carattere politico»75.

5.2.8.3 Valutazione dal punto di vista della CEDU e del Patto II dell’ONU

Un divieto di dissimulare il viso in occasione di manifestazioni rientra nell’ambito dell’articolo 10 CEDU (libertà di espressione) e dell’articolo 11 CEDU (libertà di riunione ed associazione). Non sono note decisioni specifiche su tale divieto da parte della Corte EDU. Tuttavia, l’articolo 10 della Convenzione protegge anche la forma in cui viene espressa un’opinione. Il diritto alla libertà di espressione include quindi il diritto di esprimere idee attraverso un certo tipo di indumento o comportamento76. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 10 paragrafo 2 CEDU lascia poco margine per limitare il diritto alla libertà di espressione nell’ambito dell’espressione e del dibattito politico, poiché la garanzia riveste particolare importanza in questo settore77. Nel caso di un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, la

70 Secondo il Tribunale federale rientrano nella libertà di riunione i tipi più diversi di raduni di persone nell'ambito di una certa organizzazione con uno scopo di formazione o di espressione dell’opinione reciproca inteso in senso lato; DTF 132 I 256 consid. 3 pag. 258.

71 DTF 117 I 472 consid. 3c pag. 478 segg.

72 DTF 117 I 472 consid. 3g bb pag. 486 cita come esempio una manifestazione per i diritti degli omosessuali, ma anche in occasione di manifestazioni contro gravi violazioni dei diritti umani in altri Paesi, in cui le persone si coprono il volto per non mettere in pericolo i loro familiari.

73 Secondo il Tribunale federale, il divieto di mascherare il viso di Basilea è ammissibile perché il regolamento d’eccezione garantisce che nella prassi il divieto possa essere applicato in modo sensato e tenendo conto delle circostanze del singolo caso, DTF 117 I 472 consid. 3h pag. 487.

74 DTF 144 I 281 consid. 5.4.4 e 5.4.5 pag. 298 segg.

75 Art. 4 della legge del 23 novembre 2015 sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss), RS 550.200.

76 Gough contro il Regno Unito del 28 ottobre 2014, n. 49327/11, § 149, con indicazioni.

77 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasi contro la Turchia del 25 settembre 2012, n. 20641/05, § 69 segg.