Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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lotta al terrorismo (MPT) prevede una disposizione penale a sostegno delle misure per la prevenzione del terrorismo.

- Uno degli obbiettivi del divieto di dissimulare il viso è quello di rafforzare l’ordine e la sicurezza negli spazi pubblici6. In virtù dell’articolo 57 capoverso 2 Cost., la Confederazione e i Cantoni devono coordinare i loro sforzi nel settore della sicurezza interna. Secondo la prassi costante del legislatore federale, una competenza legislativa della Confederazione sulla base dell’articolo 57 capoverso 2 Cost. è data unicamente per le questioni della sicurezza che rientrano almeno in parte nella competenza della Confederazione e che, dal punto di vista di quest’ultima, necessitano di un coordinamento sul piano federale. In tali casi, la competenza della Confederazione non può rivestire un’importanza meramente marginale7. La LMSI prevede già oggi norme legate alla tifoseria violenta in cui è contemplata anche la dissimulazione del viso, ma esse riguardano solo settori parziali molto limitati come il trattamento delle informazioni (banca dati sulla tifoseria violenta) e il divieto di recarsi in un Paese determinato. Tutte le altre disposizioni sulla tifoseria violenta non sono sancite nella LMSI bensì a livello di concordato, poiché le Camere erano dell’opinione che non vi fosse una base costituzionale sufficiente per una corrispondente competenza legislativa della Confederazione. Appare quindi problematico ricorrere all’articolo 57 capoverso 2 Cost., come lo richiederebbe l’integrazione nella LMSI. Inoltre, l’iniziativa popolare si concentra principalmente sulla dissimulazione del viso nella vita quotidiana e sulle sue conseguenze soprattutto per le donne. Secondo gli autori dell’iniziativa «le persone libere mostrano il proprio viso»8 e il burqa e il niqab non sono indumenti normali9. L’obiettivo della nuova disposizione non mira affatto a garantire soltanto la sicurezza e l’ordine, ma soprattutto a proteggere il «vivre ensemble» ovvero la convivenza sociale (cfr. n. 3.1). Tale obiettivo va ben oltre il campo di applicazione della LMSI, che si prefigge di sventare tempestivamente minacce per la sicurezza interna (art. 2 cpv. 1 LMSI).

1.2.3 Attuazione nel CP

Dal punto di vista costituzionale è coerente integrare la nuova disposizione nel CP, mentre l’integrazione nella LMSI estenderebbe in modo eccessivo la competenza di coordinamento della Confederazione, molto limitata nel diritto di polizia (art. 57 cpv. 2 Cost.). Poiché l’obiettivo della LMSI di sventare minacce combacia solo in parte con quello del divieto di dissimulare il viso, tale legge non appare molto adatta. Un disciplinamento indipendente sul divieto di dissimulare il viso potrebbe eventualmente costituire un’alternativa alla soluzione nel CP. Tuttavia, a causa del carattere limitato della materia da regolamentare, tale alternativa non viene presa in considerazione.

Per la parte dell’iniziativa che intende vietare la coercizione a dissimulare il viso10 vige già oggi una comminatoria penale nel CP (cfr. n. 3). Per rispettare al meglio l’interrelazione tra le diverse componenti dell’iniziativa, sarebbe opportuno attuare nel CP anche la parte restante dell’iniziativa (art. 10a cpv. 1 Cost.).

6 Tale argomento è già stato avanzato in interventi parlamentari precedenti sul divieto di mostrarsi in pubblico a volto coperto in occasione di manifestazioni o eventi sportivi, cfr. mozione 11.3043 «Divieto nazionale di mostrarsi in pubblico a volto coperto» depositata dal consigliere nazionale Hans Fehr e la mozione 13.3520 «Sancire nel Codice penale il divieto di coprirsi il volto in pubblico» depositata dal consigliere di Stato Peter Föhn.

7 Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato Malama 10.3045 del 3 marzo 2010. Sicurezza interna: chiarire le competenze, FF 2012 3973, in particolare pag. 3999.

8 Argomentario sull’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimular e il proprio viso» del Comitato di Egerkingen, Le persone libere mostrano il viso - Sì al divieto di dissimulare il proprio viso (divieto-dissimulazione-del-viso.ch).

9 Argomentario sull’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» del Comitato di Egerkingen, https://verhuellungsverbot.ch > portfolio >burka-und-niqab-sind-keine-normalen-kleidungsstuecke (disponibile in tedesco).

10 Cfr. art. 10a cpv. 2 Cost.