Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine
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Nel trasporto aereo, invece, i voli interni sul territorio svizzero assumono un ruolo subordinato. Si tratta spesso di voli di alimentazione o di corrispondenza per voli internazionali. I voli da e per la Svizzera attraversano in breve tempo i territori di numerosi Stati con diversi sistemi giuridici, anche per quanto riguarda il menzionato divieto. Inoltre, i passeggeri tendono a rimanere ai posti a loro assegnati, il che riduce il contatto con gli altri passeggeri. Un obiettivo importante del divieto di dissimulare il viso è quello di creare un regolamento uniforme e facilmente attuabile. In queste circostanze, appare giusto non applicare il divieto di dissimulare il viso all’aviazione civile.
Diversa è invece la situazione della navigazione marittima pubblica. L’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 23 settembre 195345 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera recita quanto segue: «In altomare, a bordo delle navi svizzere, è applicabile soltanto il diritto federale svizzero. Nelle acque territoriali, il diritto federale svizzero è applicabile a bordo delle navi svizzere, a meno che lo Stato rivierasco non dichiari esclusivamente applicabile la sua legge nazionale». Se navi da crociera dovessero navigare sotto la bandiera svizzera, verrebbe senza dubbio fornita una prestazione in linea di massima accessibile a
ognuno. A bordo di queste navi, i passeggeri si muovono, s’incontrano e s’intrattengo per un lungo periodo; non si tratta quindi solo di trasportarli dal punto di partenza al punto di arrivo. A differenza del traffico aereo, non si toccano territori diversi in tempi molto brevi. Il divieto di coprire il viso va quindi applicato nei luoghi generalmente accessibili della nave (ma non nella zona di lavoro dell’equipaggio).
5.1.2.4 Veicoli a uso privato
Veicoli a uso privato vanno considerati spazi privati a cui non viene applicato il divieto di dissimulare il viso, nonostante siano in movimento o parcheggiati su un terreno pubblico. Le persone velate in auto private, in carrozze private, in barche a vela o a motore non sono quindi toccate dal divieto, a prescindere dal fatto che il velo sia o non sia visibile dall’esterno (cabriolet, finestre aperte, ponte aperto). La proprietà dei veicoli a uso privato è irrilevante. I veicoli acquistati sono esenti dal divieto, così come i veicoli in leasing, in affitto o in prestito, o i veicoli che vengono utilizzati in un pool di carsharing46. Secondo il diritto vigente, per ragioni di sicurezza stradale, la dissimulazione del viso è sempre vietata ai conducenti di veicoli47.
La non applicazione del divieto di dissimulare il viso in questi casi può essere giustificata dalla chiara differenze di prestazioni fornite rispetto al trasporto pubblico o da trasporti simili, che sono in linea di massima accessibili a ognuno (cfr. n. 5.1.2.1 e 5.1.2.2). Le auto private sono usate da persone che si conoscono o che scelgono coscientemente l’alternativa del carsharing. Non si mette in discussione il ragionamento alla base del divieto di dissimulare il viso ovvero la tutela della convivenza in una società aperta48. Il divieto di dissimulare il viso non sancisce un diritto individuale a non essere mai confrontato con donne velate (cfr. n. 3.1).
5.1.2.5 Mobilità lenta e attività ricreative
Il divieto di dissimulare il viso si applica ai veicoli e ai mezzi di trasporto della mobilità lenta e alle attività del tempo libero (ad esempio biciclette, e-bike, risciò, monopattini, skateboard,
pattini in linea, ecc.). Poiché l’uso di questi mezzi di trasporto non è spazialmente delimitato e
45 RS 747.30.
46 Sebbene offrano una prestazione in linea di massima accessibile a ognuno, le società di noleggio auto o i pool di car sharing forniscono tuttavia solo il veicolo, non il trasporto. I privati sono liberi di decidere in merito all’uso di tali veicoli come se ne fossero proprietari.
47 L’articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr, RS 741.01) sancisce che il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Poiché la dissimulazione del viso comporta una limitazione estrema del campo visivo, il conducente è ritenuto incapace di guidare conformemente all’articolo 31 capoverso 2 LCStr. Sono previste eccezioni per le organizzazioni di primo intervento, l’esercito e la protezione civile se le maschere sono necessarie per motivi di sicurezza (ad esempio come protezione contro i gas tossici) anche durante la guida.
48 Ciò è tanto più vero in quanto i veicoli di solito si muovono rapidamente nelle strade e il contatto con il pubblico non avviene praticamente mai.