Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine
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1 Nessuno può dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici né nei luoghi accessibili al pubblico o nei quali sono fornite prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno; il divieto non si applica ai luoghi di culto.
2 Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il viso a causa del suo sesso.
3 La legge prevede eccezioni. Queste possono essere giustificate esclusivamente da motivi inerenti alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali.
Art. 197 n. 12
12. Disposizione transitoria dell’art. 10a (Divieto di dissimulare il proprio viso)
La legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 10a è elaborata entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
L’articolo 10a Cost. vieta di dissimulare il proprio viso negli spazi pubblici e in altri luoghi in Svizzera elencati nel capoverso 1). Non essendo direttamente applicabile, la nuova disposizione costituzionale deve essere attuata in una legge. La nuova disposizione non specifica a chi compete l’attuazione. Anche la disposizione transitoria dell’articolo 197 numero 12 Cost. stabilisce solamente che il divieto va attuato entro due anni dall’entrata in vigore della disposizione costituzionale ovvero dall’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
1.2 Attuazione da parte della Confederazione
1.2.1 Disciplinamento nel diritto federale
Il disciplinamento dell’ordine negli spazi pubblici spetta in primo luogo ai Cantoni, in quanto rientra nelle competenze originarie di questi ultimi. Nell’ambito delle loro competenze in materia di diritto di polizia i Cantoni definiscono le condizioni per l’uso degli spazi pubblici (p. es. in occasione di manifestazioni). La Confederazione, dal canto suo, dispone di una competenza legislativa in ambito penale (art. 123 cpv. 1 Cost.) e, in modo limitato, nel settore della sicurezza interna.
Nella riunione del 12 marzo 2021 la presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha affrontato l’argomento dell’attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso. Pur non mettendo in dubbio l’ordinamento delle competenze, la presidenza è convinta che i votanti intendono esplicitamente sostituire le diverse regole cantonali vigenti per il divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici con una legislazione federale che provveda a un disciplinamento uniforme. Secondo la presidenza della CDDGP, tale uniformità non è realizzabile con atti legislativi d’attuazione cantonali. Ritiene inoltre che in questo modo sarebbe praticamente impossibile rispettare il termine di attuazione di due anni. Dopo aver consultato tutti i direttori e le direttrici dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia nonché il presidente e il segretario generale della Conferenza dei governi cantonali (CdC), con lettera del 24 marzo 2021, la presidenza della CDDGP ha comunicato al capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) il parere unanime dei Cantoni: questi ultimi non chiedono un’attuazione cantonale del divieto di dissimulare il viso e ritengono opportuno che l’articolo 10a Cost. sia attuato dalla Confederazione.
Il Consiglio federale rispetta l’ordinamento federalistico e le competenze dei Cantoni, ma attribuisce nel contempo grande importanza alla volontà degli aventi diritto di voto. Intende in particolare attuare l’iniziativa entro il termine previsto di due anni. Il 26 marzo 2021, nell’ambito di una riunione dell’organo di contatto DFGP-CDDGP, il capo del DFGP ha pertanto confermato che, vista la dichiarazione unanime di rinuncia da parte dei Cantoni, sottoporrà al Consiglio federale un progetto federale di attuazione del divieto di dissimulare il viso.