Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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5.2.8.5 Garantire l’esercizio dei diritti fondamentali nel caso di interventi individuali e riunioni

in spazi pubblici

Le eccezioni previste dall’articolo 332a capoverso 2 lettera g AP-CP intendono garantire che l’interesse generale a un divieto di dissimulare il viso negli spazi pubblici non renda praticamente impossibile o limiti in modo sproporzionato l’esercizio dei diritti fondamentali della libertà di espressione e della libertà di riunione. Le eccezioni prevedono due scenari possibili nel caso di interventi individuali o riunioni in spazi pubblici:

- se dal divieto consegue che non è più possibile esercitare nella pratica i diritti fondamentali della libertà di espressione e/o della libertà di riunione, la dissimulazione del viso deve essere ammessa;

- qualora una dissimulazione del viso costituisca un’espressione visiva di un’opinione che non compromette la sicurezza e l’ordine pubblico, quest’ultima deve essere ammessa.

Le eccezioni coprono interventi individuali o riunioni nello spazio pubblico, come ad esempio azioni di singole persone, azioni presso uno stand, manifestazioni in un posto specifico o manifestazioni in movimento.

La prima situazione esenta la dissimulazione del viso dalla responsabilità penale se essa è necessaria alle persone per poter esercitare i diritti fondamentali della libertà di espressione e di riunione nello spazio pubblico. Ad esempio in caso di manifestanti che ricorrono all’anonimato per proteggere sé stessi o i membri della loro famiglia da persecuzioni o discriminazioni gravi (ad esempio, manifestazioni contro regimi autoritari che commettono gravi violazioni dei diritti umani; rischio di perdere il lavoro se è resa nota una posizione politica o ideologica che contraddice fondamentalmente i valori di un’organizzazione o azienda). Anche gli alcolisti anonimi o gli ex detenuti che gestiscono una bancarella in uno spazio pubblico devono potersi coprire il viso per poter esercitare i loro diritti fondamentali in modo ragionevole.

La seconda situazione concerne casi in cui la copertura del viso è una forma di espressione visiva. Questi casi non mettono in discussione gli obiettivi del divieto di coprirsi il viso, cioè la tutela della convivenza in una società democratica e la protezione dell’ordine pubblico. Le maschere, che hanno lo scopo di attirare visivamente l’attenzione su una certa preoccupazione, possono addirittura essere l’espressione di un particolare impegno sociale se il comportamento di chi le indossa rimane pacifico. La giurisprudenza del Tribunale federale sui divieti cantonali di coprirsi il viso (cfr. n. 5.2.8.2), la giurisprudenza di Paesi come l’Austria, che ha una regolamentazione paragonabile al divieto svizzero di dissimulare il viso (cfr. n. 2.3), come pure la rigorosa prassi della Corte EDU in materia di libertà di espressione e di libertà di riunione (cfr. n. 5.2.8.3) dimostrano che le sanzioni statali in questi casi sono considerate violazioni sproporzionate dei diritti fondamentali.

L’eccezione protegge solo le attività che non compromettono l’ordine pubblico e la sicurezza. Infatti non è accordata nessuna protezione alle persone o ai gruppi di persone che esprimono attraverso il loro comportamento o annunci preventivi l’intenzione di commettere violazioni della legge sotto la protezione dell’anonimato. Se l’ordinamento giuridico viene ignorato o vengono effettuati preparativi in questo senso, nessuna forma speciale di copertura o mascheramento protegge dalla sanzione penale.

6 Ripercussioni

6.1 Per la Confederazione

La nuova disposizione penale non comporta spese aggiuntive per la Confederazione. Non occorre assumere personale nuovo.