Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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5.1.2 Veicoli e trasporti

5.1.2.1 Trasporti pubblici

Occorre procedere a una distinzione a seconda del veicolo. Il trasporto pubblico, che oltre alle aziende statali comprende anche aziende di trasporto private autorizzate, offre servizi che in linea di principio possono essere utilizzati da tutte le persone. Nel trasporto pubblico, in uno spazio ristretto, avvengono incontri imprevisti di persone che non si conoscono. Qui si applica il divieto di coprire il viso. Il trasporto pubblico comprende treni, tram, autobus, autopostali, battelli di linea, ma anche funivie.

5.1.2.2 Mezzi di trasporto privati per uso generale

Funivie, funicolari, seggiovie, barche per escursioni, traghetti o carrozze gestite da società private che trasportano passeggeri devono essere trattate allo stesso modo dei trasporti pubblici. Ne fanno parte anche i fornitori di servizi che raccolgono passeggeri in spazi pubblici, come le compagnie di taxi o le aziende che usano applicazioni per fornire passeggeri agli autisti. In linea di principio, anche i loro servizi sono aperti per l’uso a pagamento o gratuito a tutte le persone. I viaggi prenotati in anticipo da un punto di partenza a un punto di arrivo sono esenti dal divieto. In tale contesto, l’analogia con i veicoli a uso privato (cfr. 5.1.2.4) è più convincente di quella con il trasporto pubblico.

5.1.2.3 Aviazione civile e navigazione marittima

La situazione dell’aviazione si presenta più complessa. L’aviazione civile internazionale è regolata dalla cosiddetta Convenzione di Chicago (Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale)42. L’articolo 1 della Convenzione sancisce che ogni Stato ha la «sovranità piena ed esclusiva» sullo spazio aereo al disopra del suo territorio (regioni terrestri e acque territoriali). Per gli aerei nello spazio aereo internazionale (al di sopra dell’altomare), in cui nessuno Stato può rivendicare diritti sovrani, si applica la legge dello Stato di bandiera. Ciò significa che uno Stato può applicare il suo diritto a bordo di qualsiasi aereo civile nazionale o straniero che sorvoli il suo territorio. È quanto sancisce la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA)43 all’articolo 11 capoverso 1: «Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero»44. La legge menzionata disciplina inoltre che all’estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, «a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato»

(art. 11 cpv. 3 LNA). In virtù di tale situazione giuridica, la Confederazione potrebbe imporre un divieto di dissimulare il viso nello spazio aereo svizzero per gli aerei svizzeri e stranieri, a condizione che non abbia concluso con gli Stati stranieri in questione accordi divergenti ai sensi dell’articolo 11 capoverso 4 LNA. Il divieto potrebbe essere applicato anche agli aerei svizzeri nello spazio aereo internazionale. Sul territorio di altri Stati, invece, il divieto potrebbe essere applicato solo se questi ultimi rinunciassero all’applicazione del proprio diritto.

Conformemente alla definizione dell’articolo 10a capoverso 1 Cost., nel caso dell’aviazione civile si tratta di «prestazioni in linea di massima accessibili a ognuno». Tuttavia, uno degli scopi protettivi del divieto di dissimulare il viso è la convivenza in una società democratica in cui le persone s’incontrano a viso scoperto (cfr. n. 3.1). Da questo punto di vista, la situazione dell’aviazione civile si contraddistingue in modo significativo da quella del trasporto pubblico. Il trasporto pubblico si svolge quasi esclusivamente sul territorio svizzero, nei veicoli le persone s’incontrano, si muovono liberamente e salgono e scendono in qualsiasi momento.

42 RS 0.748.0, entrata in vigore per la Svizzera il 4 aprile 1947. La Convenzione si applica esclusivamente agli aeromobili civili e non a quelli di Stato (art. 3 lett. a della Convenzione).

43 RS 748.0.

44 Lo Stato che ha la sovranità sullo spazio aereo può tuttavia rinunciare ad applicare il suo diritto a bordo di aeromobili stranieri: l’art. 11 cpv. 2 LNA autorizza il Consiglio federale in tal senso: «Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.»