Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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Corte esamina se quest’ultima è proporzionata alla luce di tutte le circostanze del caso specifico e se i motivi di giustificazione invocati dal governo appaiono fondati e sufficienti78. La libertà di riunione garantita dall’articolo 11 CEDU protegge anche il diritto di determinare il tempo, il luogo e le modalità della riunione. Nell’esaminare la proporzionalità di un’ingerenza nella libertà di riunione, i motivi ammissibili per una restrizione ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 CEDU vanno soppesati rispetto all’importanza fondamentale della libertà di espressione attraverso parole, azioni o silenzi79. Secondo la giurisprudenza di lunga data della Corte EDU, il fatto che un’assemblea venga svolta in modo illegale non giustifica necessariamente un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione. Soprattutto in assenza di violenza, è importante che le autorità dimostrino una certa tolleranza nei confronti delle manifestazioni pacifiche, affinché la libertà di riunione non sia svuotata della sua sostanza80.

Un’ingerenza nei diritti fondamentali è ammissibile se poggia su una base legale, persegue uno degli interessi pubblici elencati in modo esaustivo negli articoli 10 o 11 CEDU e se è proporzionata. Gli interessi pubblici includono, in particolare, la protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica e la tutela dei diritti degli altri. L’esame della proporzionalità nel caso di un ricorso dinnanzi alla Corte EDU dipenderebbe dalle circostanze concrete del singolo caso: nella situazione in questione, la restrizione dei diritti fondamentali data dal divieto di dissimulare il viso è ragionevole per i manifestanti? Le ponderazioni adottate dalla Corte EDU nel giudicare altri casi in merito agli articoli 10 e 11 CEDU suggeriscono che un divieto assoluto di dissimulare il viso senza eccezioni non verrebbe sostenuto dalla Corte EDU.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite applica un approccio ancora più severo per l’esame del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II)81. Il diritto di manifestare è contemplato dagli articoli 19 paragrafo 2 (diritto alla libertà di espressione) e 21 (diritto di riunione pacifica) del Patto II dell’ONU. Sono possibili restrizioni, tra l’altro, per salvaguardare la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico (art. 19 cpv. 3 lett. b e art. 22 par. 2 Patto II dell’ONU). Nel 2020, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato che le dissimulazioni del viso potrebbero essere un mezzo per esprimere opinioni in manifestazioni pacifiche o servire da protezione contro rappresaglie nei confronti dei manifestanti. Dalla dissimulazione del viso non va automaticamente dedotto che le intenzioni dei manifestanti siano violente82.

5.2.8.4 Situazione dopo l’integrazione dell’articolo 10a nella Costituzione federale

Con l’approvazione dell’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» e l’integrazione della nuova normativa nell’articolo 10a Cost., i votanti hanno deciso di introdurre il divieto in tutta la Svizzera83. L’articolo 10a capoverso 3 Cost. non prevede un’eccezione specifica per le manifestazioni o le riunioni. La protezione dell’ordine pubblico, soprattutto in relazione alla violenza anonima in occasione di raduni o eventi sportivi, è stata ampiamente discussa nel periodo precedente la votazione. La decisione dei votanti del 7 marzo 2021 può quindi essere interpretata anche come conferma a favore di un divieto uniforme e completo. Occorre tenere conto di questo fatto nel quadro di un’interpretazione costituzionale armonizzante, che cerca l’equivalenza e la coerenza della Costituzione.

78 Perinçek contro la Svizzera del 15 ottobre 2015, n. 27510/08, § 196.

79 Kudrevičius e altri contro la Lituania del 15 ottobre 2015, n. 37553/05, § 144.

80 Kudrevičius, op. cit. § 150.

81 Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici, RS 0.103.2, entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992.

82 Cfr. Osservazioni generali n. 37 Comitato dei diritti dell’uomo del 17 settembre 2020, n. 60: «Le port de tenues dissimulant le visage ou de déguisements, comme des capuches ou des masques, par les personnes participant à une réunion, ou le recours à d’autres méthodes pour participer anonymement à une réunion peuvent faire partie des moyens d’expression d’une réunion pacifique ou être le moyen pour les participants d’éviter des représailles ou de protéger leur vie privée, notamment face aux nouvelles technologies de surveillance. ... Le port de déguisements ne devrait pas, en lui-même, être considéré comme étant le signe d’une intention violente ».

83 Hanno anche dato la loro approvazione otto su nove Cantoni che non disponevano ancora di un divieto di dissimulare il viso: AI, BL, GL, NW, OW, SZ, VS e ZG, anche se in modo meno netto. Mentre nel Cantone dei Grigioni il no ha vinto di misura.