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Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine

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avviene per lo più nelle aree urbane, è normale avere un certo contatto con il pubblico. L’analogia con i pedoni è quindi ovvia.

5.1.3 Esclusi dal divieto: spazi virtuali e media

Il divieto di dissimulare il viso copre solo gli spazi reali, ma non quelli virtuali. Lo spazio pubblico o i luoghi accessibili al pubblico sono da intendersi come spazi fisici. Ci sono, tuttavia, reati penali che estendono la sfera pubblica anche agli spazi virtuali: per esempio, l’articolo 261bis CP (discriminazione razziale), che rende punibile chiunque inciti pubblicamente all’odio o alla discriminazione nonché discrediti pubblicamente una persona o un gruppo di persone, ledendo la dignità umana per motivi di razza, etnia, religione o orientamento sessuale49.

La disposizione penale all’articolo 261bis CP sanziona comportamenti profondamente discriminatori, degradanti e repulsivi, che possono incoraggiare o favorire anche atti di violenza nei confronti delle persone interessate. Mentre il divieto di dissimulare il viso si basa su un altro scopo protettivo ovvero l’incontro di persone a viso scoperto quale presupposto per la convivenza in una società liberale e democratica (n. 3.1). Nello spazio virtuale, ognuno può decidere da solo e in qualsiasi momento cosa vuole vedere e di quali offerte vuole usufruire.

Il divieto di dissimulare il viso riguarda persone fisiche e regola un aspetto parziale dell’ordine pubblico (cfr. n. 3, paragrafo introduttivo). Non interferisce nel settore dei media. Tali restrizioni non sono state richieste neanche nel periodo precedente la votazione e sarebbero insostenibili alla luce dei diritti fondamentali della libertà d’opinione e d’ informazione (art. 16 Cost.) e della libertà dei media (art. 17 Cost.) sanciti dalla Costituzione. Il divieto di velare il viso non è quindi applicato alla stampa, ai social media e alla televisione. Ciò vale non solo per i resoconti giornalistici in Svizzera o all’estero, ma anche per esempio in occasione di tavole rotonde in studi televisivi incentrate sulla dissimulazione del viso. In questi casi, le redazioni responsabili devono avere la possibilità di invitare anche donne velate, in modo che il pubblico possa formarsi liberamente la propria opinione, come richiesto dalla legge federale del 24 marzo 200650 sulla radiotelevisione (LRTV) nella descrizione del mandato di programma della Società svizzera di radiotelevisione (SRG).

5.2 Eccezioni al divieto di dissimulare il viso (art. 332a cpv. 2 CP)

5.2.1 Principi di interpretazione

I capoversi 1 e 3 dell’articolo 10a Cost. prevedono deroghe all’applicazione del divieto di dissimulare il viso nei luoghi di culto (art. 10a cpv. 1 Cost.) o per motivi inerenti «alla salute, alla sicurezza, alle condizioni climatiche e alle usanze locali» (art. 10a cpv. 3 Cost.).

Sebbene i motivi di eccezione menzionati nella Costituzione siano elencati in modo esaustivo («esclusivamente»), la disposizione costituzionale si inserisce nella Costituzione vigente e va quindi interpretata nel quadro del pluralismo di metodi51 e non si situa al di fuori di altre

49 Nella sentenza 126 IV 176, consid. 2 il Tribunale federale ha trattato approfonditamente l’argomento relativo all’espressione in pubblico di un parere secondo l’articolo 261bis CP. Il Tribunale afferma che, secondo l’opinione generale, una dichiarazione è pubblica se può essere percepita da un numero indeterminato di persone o da una cerchia più ampia di persone non collegate da relazioni personali (cfr. pag. 178).

50 RS 784.40. Conformemente all’art. 24 cpv. 4 lett. a della LRTV la SSR contribuisce alla libera formazione delle opinioni del pubblico mediante un’informazione completa, diversificata e corretta, in particolare sulla realtà politica, economica e sociale. Il divieto di dissimulare il viso è invece applicabile, per esempio, alle visite guidate degli studi televisivi o dei locali dei media. In tal caso si tratta di prestazioni accessibili al pubblico.

51 Riguardo al pluralismo dei metodi applicato dal Tribunale federale nell’interpretazione dei testi di legge, cfr. DTF 145 IV 364 consid. 3.3 pag. 167. Secondo il Tribunale federale l’interpretazione della legge poggia su sé stessa ovvero sul suo tenore, senso, scopo nonché sulle sue valutazioni sulla base di un metodo di comprensione teleologico. È richiesta la decisione oggettivamente corretta all’interno della struttura normativa e orientata verso un risultato soddisfacente della ratio legis (DTF 142 IV 105, consid. 5.1 pag. 110; DTF 143 IV 122 consid. 3.2.3 pag. 125). Così facendo, il Tribunale federale segue un pluralismo di metodi pragmatico e rifiuta espressamente di sottoporre i singoli elementi dell’interpretazione a un ordine gerarchico di priorità. L'interpretazione del diritto costituzionale segue fondamentalmente le stesse regole metodiche che si applicano all’interpretazione delle leggi e delle ordinanze, cfr. anche l’analisi dell’8 aprile 2014 dell’Ufficio federale di giustizia relativa all’interpretazione dell’art. 121a e 197 n. 9 Cost. all’attenzione del gruppo di lavoro che ha trattato