Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine
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− Anche in caso di protezione dalle condizioni climatiche (art. 332a cpv. 2 lett. d AP-CP;
cfr. 5.2.5) non è possibile richiedere un certificato.
− L’uso improprio è relativamente facile da constatare, almeno quando si usano dissimulazioni per il viso inadatte dal punto di vista igienico.
5.2.4 Garantire la sicurezza (art. 332a cpv. 2 lett. c AP-CP)
La dissimulazione del viso per garantire la sicurezza non è punibile. Rientrano in tale categoria ad esempio le misure di protezione nel traffico come i caschi prescritti dall’ordinanza sulle norme della circolazione stradale per i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori57. Sono inoltre previste eccezioni per le attrezzature di sicurezza utilizzate nello sport e in altre attività del tempo libero (ad esempio, attrezzature per la scherma, immersioni, caschi nelle corse automobilistiche). Questa disposizione si applica anche ai provvedimenti di sicurezza validi sul posto di lavoro: protezione dalla saldatura, dalla polvere, da attività industriali pericolose, dal contatto con veleni o animali (ad esempio nel caso degli apicoltori) nonché in occasione di operazioni nel settore della sicurezza (ad esempio maschere antigas, maschere di protezione o maschere legalmente utilizzate per preservare l’anonimato dalla polizia, dai militari, dai vigili del fuoco o dai servizi di sicurezza).
5.2.5 Protezione dalle condizioni climatiche (art. 332a cpv. 2 lett. d AP-CP)
Non sono previste sanzioni per la dissimulazione del viso al fine di proteggerlo dalle intemperie, ad esempio dal freddo durante le attività sportive e di svago in inverno o durante permanenze in alta quota, ma anche dal caldo e da forti piogge, grandine o vento. Una demarcazione netta, per esempio secondo i gradi, non è realistica e non è sensata, perché le persone percepiscono la temperatura in modo soggettivo. È presumibile che il rischio di abusi sia contenuto. Per esempio, una persona con il viso coperto non potrà rivendicare la protezione dal freddo se indossa vestiti che sembrano poco adatti a tale scopo.
5.2.6 Cura delle usanze locali e spettacoli artistici e di intrattenimento (art. 332a cpv. 2 lett. e AP-CP)
5.2.6.1 Usanze locali
L’articolo 10a capoverso 3 Cost. prevede deroghe alla dissimulazione del viso in caso di «usanze locali». Queste comprendono sicuramente le usanze popolari classiche come il carnevale, i «Chläuse» di San Silvestro in Appenzello Esterno, la «Gansabhauet» a Sursee ecc. Fanno parte di tale usanze anche feste e usanze con connotazioni religiose, come le processioni, ma anche la tradizione di coprire il viso in occasione di matrimoni o funerali58.
Il termine «locale» non va inteso in senso puramente statico. Anche le abitudini che provengono dall’estero e che si sono consolidate e diffuse in Svizzera per un lungo periodo vanno incluse nell’eccezione. La festa di halloween, ad esempio, è un’usanza per la quale la dissimulazione del viso deve essere ammissibile.
5.2.6.2 Spettacoli artistici e di intrattenimento
Non è semplice includere nell’espressione «usanze locali» le attività artistiche e d’intrattenimento che prevedono la dissimulazione del viso. Tali esibizioni avvengono spesso in «luoghi pubblici o privati aperti alla collettività e accessibili a pagamento o gratuitamente» (art. 332a cpv. 1 AP-CP). Questo vale per l’arte di strada, spettacoli di personaggi travestiti del mondo delle fiabe, dei fumetti e del cinema, nonché per eventi come la street parade, eventi cosplay, ma anche per addii al celibato e feste di compleanno per bambini. Alla stregua delle
57 Art. 3b dell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) del 13 novembre 1962, RS 741.11.
58 Vi sono tradizioni per cui la sposa indossa un velo chiaro il giorno del suo matrimonio o l’interessato indossa un velo nero al funerale. L'eccezione deve applicarsi anche se il velo viene indossato durante il tragitto verso tale evento.