Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/90: Attuazione del divieto di dissimulare il proprio viso (art. 10a Cost.): modifica del codice penale · 24 pagine
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usanze locali, si tratta di attività comuni in Svizzera che non pongono problemi significativi né in termini di convivenza in una società democratica (n. 3.1) né di protezione dell’ordine pubblico (n. 3.2)59. Da questo punto di vista, c'è una vicinanza alle usanze in termini di contenuto. Anche gli spettacoli artistici e di intrattenimento che si ripetono per anni possono convertirsi in tradizioni locali.
L’articolo 10a capoverso 3 Cost. elenca in modo esaustivo i motivi di eccezione. Ma già il «comitato di Egerkingen», autore dell’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», aveva sostenuto nel periodo precedente la votazione che tali attività non andavano vietate60. Le disposizioni della Costituzione, equiparate a livello gerarchico, devono essere interpretate tenendo conto dell’uniformità e dell’assenza di contraddizioni (interpretazione armonizzante della Costituzione cfr. 5.2.1). Gli spettacoli artistici e di intrattenimento rientrano nell’ambito della protezione di diversi diritti fondamentali garantiti dai patti internazionali sui diritti umani e dalla Costituzione, come la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost), la libertà artistica (art. 21 Cost.) e la libertà di riunione (art. 22 Cost). Gli spettacoli artistici e di intrattenimento non vanificano gli scopi protettivi del divieto di dissimulare il viso61.
5.2.7 Interventi a scopo pubblicitario (art. 332a cpv. 2 lett. f AP-CP)
Il divieto di dissimulare il viso non si applica neanche agli interventi a scopo pubblicitario. Le persone travestite da coniglietto di cioccolato per un’azienda, da marmotte, mucche o stambecchi perché promuovono una regione di vacanza, da palloni o da foche per un evento di calcio o di nuoto oppure da personaggi di fiabe per fare pubblicità a un parco di divertimenti sono tuttora autorizzate a farlo. Lo stesso vale per le persone che fanno pubblicità politica, ad esempio travestendosi da emblemi di partito alle riunioni o agli stand62.
Come per le situazioni menzionate al n. 5.2.6.2, il comitato dell’iniziativa popolare «Sì, al divieto della dissimulazione del viso» ha dichiarato prima delle votazione che il divieto non è diretto alle mascotte pubblicitarie63. Tuttavia, il testo dell’iniziativa non conteneva una tale eccezione poiché manca nell’articolo 10a cpv. 3 Cost. Risulta tuttavia chiaro che neanche queste attività mettono in discussione gli scopi protettivi del divieto di dissimulare il proprio viso (n. 3.1 e 3.2).
La delimitazione tra pubblicità e intrattenimento non è netta: ad esempio nelle regioni di vacanza le associazioni turistiche inviano personaggi travestiti nelle zone di escursionismo e di sci per sottolineare l’interesse del luogo per i bambini e le famiglie. Anche in tale contesto si applica l’interpretazione armonizzante della Costituzione. Le deroghe al divieto di dissimulare il viso (10a cpv. 3 Cost,) vanno conciliate per quanto possibile senza contraddizione con la libertà economica (art. 27 Cost.) e, nel caso della pubblicità politica, con il diritto fondamentale della libertà d’opinione e d’informazione (art. 16 Cost.).
59 Il comportamento invadente o aggressivo di singole persone travestite nei centri cittadini può essere gestito dalle autorità locali nell’ambito delle loro competenze di protezione dell’ordine pubblico.
60 Il comitato d’iniziativa aveva dichiarato che gli artisti di strada travestiti e gli operatori culturali non hanno nulla di cui preoccuparsi, poiché non costituiscono alcuna minaccia per la sicurezza e le loro attività non vengono associate a un messaggio antidemocratico. Cfr. Comitato di argomenti a favore dell’iniziativa popolare «Sì, al divieto di dissimulare il viso https://verhuellungsverbot.ch > portfolio > klar-definierteausnahmen (disponibile in tedesco).
61 L’articolo 9a della costituzione cantonale ticinese (costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997, RS 131.229), entrato in vigore il 1° luglio 2016) relativo al divieto di dissimulare il viso prevede tra l’altro eccezioni in occasione di «feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative…», cfr. articolo 4 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (LDiss) del 23 novembre 2015, RS 550.200.
62 È ovviamente vietata la dissimulazione del viso, se la pubblicità verte sulla stessa.
63 Le persone vestite da mascotte a scopo pubblicitarie non costituiscono un rischio per la sicurezza e non mettono in dubbio la democrazia, cfr. Comitato di Egerkingen, argomenti a favore dell’iniziativa popolare «Sì, al divieto di dissimulare il viso», https://verhuellungsverbot.ch > portfolio > klar-definierte-ausnahmen (disponibile in tedesco).