Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
blico il finanziamento imposto sia ai partiti e ai deputati senza partito che siedono nell'Assemblea federale sia alle persone e alle società di persone che conducono una campagna in vista di una votazione o elezione federale.
Art. 3 Servizio competente
Il nuovo articolo 76g LDP incarica il Consiglio federale di designare l'autorità cui competono il controllo dei dati e dei documenti secondo l’articolo 76e LDP e la pubblicazione secondo l'articolo 76f LDP. L'articolo 3 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza attribuisce al Controllo federale delle finanze (CDF) tale compito, consistente nel ricevere, controllare e pubblicare le comunicazioni degli attori politici, in quanto dispone delle competenze necessarie in materia contabile. Incaricare del controllo e della pubblicazione il CDF risulta inoltre meno oneroso che creare un apposito servizio (p. es. una commissione extraparlamentare). Pur essendo indipendente, ossia non vincolato a istruzioni, il CDF fa parte dell'Amministrazione decentralizzata, per cui è sufficiente una base nell'ordinanza per attribuirgli i compiti (art. 2 cpv. 3 LOGA in combinato disposto con gli art. 6 e 7a cpv. 1 lett. b OLOGA, nonché l'all. 1 lett. B. n. V./2.1.1).
Art. 4 Dati da comunicare per le entrate
Nel preventivo e nel consuntivo vanno resi pubblici soltanto i fondi o le entrate preventivati o impiegati per finanziare una determinata campagna. La legge rinuncia espressamente a chiedere la comunicazione delle spese e la situazione patrimoniale, poiché, stando al rapporto della CIP-S, i cittadini vogliono sapere chi finanzia i partiti o una determinata campagna, e non sono interessati a sapere se il denaro è speso per il personale o per prestazioni materiali. Pertanto il Parlamento ha anche rinunciato a introdurre l'obbligo di rendere pubblici il bilancio e il conto economico (ai sensi degli art. 958 segg. CO8 e così come proposto dall'iniziativa)9. Tuttavia, gli attori politici soggetti all'obbligo sono eventualmente tenuti a consegnare al CDF determinati documenti contabili in virtù dell’obbligo di collaborare previsto all'articolo 14.
L'articolo 4 elenca le fonti d’entrata da indicare e quantificare nella comunicazione.
Indicare separatamente le fonti d’entrata agevola sia la trasparenza per i cittadini, che apprendono la provenienza delle entrate attese o conseguite dai partiti o gli addetti alle campagne, sia il controllo di completezza e correttezza delle informazioni fornite. Conoscendo soltanto l'importo complessivo delle entrate senza attribuzione alle singole fonti, sarebbe infatti praticamente impossibile verificare i dati e risulterebbe anche molto più difficile individuare eventuali false indicazioni.
Oltre al totale delle entrate, vanno indicati almeno gli importi complessivi delle entrate preventivate o conseguite da liberalità sia monetarie sia non monetarie, comprese quelle inferiori al valore soglia di 15 000 franchi. L’indicazione separata, imposta anche dal nuovo articolo 76d capoverso 3 LDP, crea trasparenza sulla campagna o il partito che riceve o prevede di ricevere liberalità monetarie e non monetarie, nonché sul loro ammontare. Per i grossi afflussi finanziari, ossia le liberalità superiori a 15 000 franchi, vanno inoltre resi pubblici i singoli importi per ogni liberalità, compresi il valore, la data e l'identità del donatore (cfr. art. 76d cpv. 4 LDP).
Vanno inoltre indicate separatamente le entrate da manifestazioni o dalla vendita di beni e l’accettazione di servizi. In aggiunta, i partiti devono dichiarare i contributi legati a un mandato
8 RS 220
9 Rapporto CIP-S, pag. 6565.