Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale23. Nel quadro del progetto si appurerà anche se i dati finanziari degli attori politici secondo i nuovi articoli 76b e76c LDP vadano pubblicati seguendo la strategia di open government data.
Cpv. 1
Per rendere i dati e i documenti pubblicati più comprensibili ai votanti e agli elettori, il CDF può aggiungere informazioni fattuali e statistiche, ma soltanto nella misura in cui servono a illustrare e concretare le indicazioni di cui ai nuovi articoli 76b e 76c LDP: in particolare, le informazioni pubblicate dal CDF (in base alle disposizioni dell’art. 76f LDP) non devono essere più esaustive di quanto chiede la legge in merito al finanziamento degli attori pubblici. Vanno inoltre rispettate anche le altre disposizioni legali, come ad esempio le normative in materia di protezione dei dati.
Cpv. 2
Non sono pubblicati i documenti giustificativi, come ad esempio estratti bancari e contabili o ricevute, che servono al CDF per verificare l'esattezza dei dati comunicati. Non è necessario pubblicare tali documenti per informare i cittadini in merito al finanziamento dei partiti e delle campagne; allo scopo è infatti sufficiente rendere pubblici i dati e i documenti finanziari di cui ai nuovi articoli 76b e 76c LDP.
Cpv. 3
Il capoverso 3 precisa che il termine di 15 giorni per la pubblicazione secondo il nuovo articolo 76f capoverso 2 lettera b LDP, applicabile alle votazioni e alle elezioni, resta immutato anche se viene impartito un termine suppletorio in seguito a una comunicazione tardiva o non corretta (art. 76e cpv. 2 LDP). La disposizione si giustifica ai fini della trasparenza auspicata in tempo prima delle elezioni e delle votazioni: l'intento è di pubblicare i dati quando gran parte degli elettori non ha ancora votato.
In linea di massima, le informazioni sono pubblicate al termine del controllo (art. 76f cpv. 1 LDP), ma nei casi più complessi può capitare che il CDF non riesca a terminare i controlli materiali per campionatura entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati. In questi casi i dati trasmessi sono comunque pubblicati entro il termine previsto dalla legge; non sussiste alcun motivo oggettivo per posticipare il termine, dal momento che vengono pubblicati soltanto i dati comunicati all'autorità di controllo. La responsabilità delle informazioni permane a carico degli attori politici; al CDF non compete correggerli e pubblicarli in forma modificata (cfr. osservazioni introduttive ad art. 15).
Art. 16 Modalità della pubblicazione
Cpv. 1
Il capoverso 1 stabilisce che, al momento della pubblicazione, il CDF segnala di non garantire la correttezza dei dati e dei documenti pubblicati. Il CDF può anche specificare che taluni controlli materiali sono ancora in corso senza però nominare gli attori politici in questione; può
23 L'avamprogetto completo di rapporto esplicativo è consultabile all'indirizzo www.admin.ch/Documentazione/Comunicati stampa/«Il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione sulla legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità».