Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
2.10 Art. 76k Riserva della legislazione cantonale
La legge specifica che, nell’esercitare i diritti politici a livello federale, i Cantoni possono prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali.
3 Necessità di un'ordinanza che concretizza le disposizioni legali
Vari articoli della riveduta legge sui diritti politici incaricano espressamente il Consiglio federale di disciplinare i dettagli (nuovi art. 76c cpv. 4, 76d cpv. 6 e 76g LDP). L'attuazione pratica delle norme in materia di trasparenza richiede inoltre che siano concretate anche altre disposizioni della legge.
Vanno in particolare definiti svariati concetti, ad esempio le entrate e le liberalità monetarie e non monetarie. Occorre inoltre specificare le circostanze che contraddistinguono una campagna e le caratteristiche di una campagna svolta in comune, come pure i termini spese e contributi legati a un mandato.
Nell'ordinanza va inoltre designato il servizio competente chiamato a controllare e pubblicare i dati finanziari degli attori politici. Vanno poi specificate le voci di entrata che gli attori politici devono indicare separatamente. Anche l'obbligo di rendere pubbliche le liberalità dev'essere circoscritto: va in particolare definito chi è da considerarsi l'autore della liberalità e in quali circostanze è considerata concessa, per poi stabilire la procedura e le modalità applicabili alla comunicazione dei dati (p. es. forma della comunicazione).
Per i partiti va precisato chi è concretamente soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento ed entro quando e per quale periodo vanno comunicati i dati. Occorre inoltre fissare il periodo nel quale deve comunicare i dati un deputato che lascia il partito nel corso dell'anno in cui va reso pubblico il finanziamento.
Sono necessarie norme specifiche anche riguardo all'obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento: l'ordinanza deve stabilire i dati che sono tenuti a rendere pubblici e in quali circostanze, nonché quando devono comunicare le entrate se il termine di comunicazione scade prima che possano rendersi conto del superamento del valore soglia. Va inoltre determinata la precisione con cui indicare le entrate e la campagna stessa.
In merito ai controlli va definito il meccanismo applicabile ai controlli formali e a quelli materiali per campionatura. Inoltre l'ordinanza deve precisare come gli attori politici devono contribuire all'accertamento dei fatti.
Occorre stabilire il termine ultimo per la pubblicazione dei dati trasmessi, in tempo o in ritardo, dai partiti. Vanno inoltre disciplinate le modalità della pubblicazione, in particolare la durata.
Per le liberalità illecite vanno stabiliti i termini di restituzione o di comunicazione e consegna.
Il trattamento dei dati personali, le disposizioni penali e la riserva della legislazione cantonale non richiedono alcuna concretizzazione in un'ordinanza poiché sono già definiti con sufficiente precisione nella legge.
Per finire, l'ordinanza deve indicare quando gli obblighi entrano in vigore esplicando effetto per gli attori politici.