Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

2.5 Art. 76f Pubblicazione

La legge stabilisce che il servizio competente, terminati i controlli formali e materiali, pubblica sul suo sito Internet i dati e i documenti ricevuti dai partiti e dagli addetti alle campagne.

Prevede vari termini di pubblicazione: annualmente per le entrate e le liberalità dei partiti e dei deputati senza partito che siedono nell'Assemblea federale; al più tardi 15 giorni dopo la ricezione per le entrate preventivate, il conto finale delle entrate e le liberalità nel caso di votazioni federali e di elezioni al Consiglio nazionale; lo stesso vale per il conto finale delle entrate e le liberalità nelle campagne elettorali al Consiglio degli Stati, sempre che il candidato sia stato eletto. Vanno pubblicati in modo continuativo i dati, comunicati senza indugio, relativi alle liberalità monetarie e non monetarie ricevute negli ultimi 44 giorni prima della votazione o dell'elezione al Consiglio nazionale.

2.6 Art. 76g Servizio competente

La legge incarica il Consiglio federale di designare l’autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

2.7 Art. 76h Liberalità anonime e liberalità provenienti dall’estero

La legge vieta espressamente di accettare liberalità anonime o provenienti dall'estero. Il divieto si applica, indipendentemente dal valore della liberalità, ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale e agli addetti alle campagne in vista di votazioni federali e di elezioni al Consiglio nazionale.

Se ricevono una liberalità anonima, questi attori politici sono tenuti per legge a individuarne l'autore o a restituirla per quanto possibile. Se la restituzione non è possibile o ragionevolmente esigibile, la liberalità va segnalata al servizio competente e versata alla Confederazione.

Anche le liberalità provenienti dall'estero vanno restituite, sempre che sia possibile e ragionevolmente esigibile; altrimenti vanno segnalate al servizio competente e versate alla Confederazione alla stregua delle donazioni anonime.

Nel caso di un'elezione riuscita al Consiglio degli Stati, le liberalità anonime e quelle provenienti dall'estero vanno rese pubbliche con il conto finale, indipendentemente dal loro valore.

2.8 Art. 76i Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

La legge autorizza il servizio competente a trattare determinati dati personali per adempire i suoi compiti legali, in particolare il controllo e la pubblicazione dei dati e dei documenti trasmessi.

La legge lo autorizza inoltre a scambiare informazioni sugli attori politici con le autorità cantonali e comunali alle quali compete garantire la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale, nonché con le competenti autorità inquirenti, purché sia necessario per effettuare i controlli e procedere alla pubblicazione.

2.9 Art. 76j Disposizioni penali

La legge commina multe fino a 40 000 franchi per la violazione intenzionale dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento e la violazione degli obblighi in materia di liberalità anonime o provenienti dall'estero.