Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

inoltre far notare che i dati di cui ai nuovi articoli 76b e 76c LDP vengono pubblicati così come comunicati dagli attori politici (cfr. in merito le osservazioni introduttive ad art. 15).

Cpv. 2

I dati e i documenti trasmessi sono pubblicati anche se si sospettano violazioni degli obblighi ed è avviato un procedimento penale. Rinunciare alla pubblicazione potrebbe anche dar adito alla congettura che contro determinati attori politici sia stata sporta denuncia. Un tale cenno implicito è inammissibile tanto quanto l'esplicita menzione che è stato avviato un procedimento penale. Rendere pubbliche le denunce penali sporte contro attori politici costituisce un'ingerenza illecita nei diritti fondamentali (protezione della personalità, libertà elettorale: l'articolo 34 capoverso 2 Cost. tutela in particolare il diritto elettorale passivo e intende garantire al contempo le pari opportunità24). Rendere pubblica una denuncia penale può infatti pregiudicare fortemente la personalità dei candidati e la loro campagna elettorale - anche se non ancora condannati e pertanto presunti innocenti. Non esiste alcuna base legale per una tale ingerenza nei diritti fondamentali (art. 36 lett. 1 Cost.); inoltre la denuncia penale fa parte della procedura penale, per cui non rientra nel campo di applicazione della legge sulla trasparenza (LTras)25 e quindi non andrebbe resa pubblica nemmeno in base a tale legge.

Cpv. 3

Se è stata emessa una sentenza penale passata in giudicato, il CDF la segnala nei dati e i documenti, creando quindi trasparenza sul fatto che le informazioni del caso non sono corretti. La segnalazione è un rimando senza commento alla sentenza. Il CDF non può rettificare da sé i dati comunicati, ma può invitare gli attori politici interessati a chiederne la rettifica per poi correggere i dati pubblicati.

Art. 17 Data di pubblicazione delle comunicazioni dei partiti e dei deputati senza partito

Il CDF pubblica i dati sui partiti per l'anno precedente entro il 31 agosto, il che gli permette di verificare i dati trasmessi a fine giugno e di pubblicarli in maniera tale da concedere ai votanti e, negli anni elettorali, agli elettori, tempo a sufficienza per consultare le informazioni.

Art. 18 Durata della pubblicazione

Per le campagne elettorali, i partiti e i deputati senza partito, conviene mettere i dati a disposizione del pubblico per due periodi elettorali. Poiché le entrate preventivate e le liberalità vanno comunicate già 45 giorni prima dell'elezione del Consiglio nazionale, un termine di pubblicazione di cinque anni appare adeguato (cpv. 1). In questo modo i dati sono disponibili per due elezioni di seguito: quella per la quale i dati sono comunicati e quella di quattro anni dopo, il che permette ai cittadini di farsi un'idea dei dati finanziari degli attori politici nell'ottica di un'eventuale rielezione. Il termine decorre dalla ricezione dei dati e dei documenti da parte del CDF (cpv. 2).

Appare opportuno prevedere un termine unico per i partiti, i deputati senza partito e le campagne di votazione e di elezione, poiché i partiti maggiormente impegnati nelle campagne elettorali sono di regola coinvolti anche nelle campagne di votazione. Sussiste pertanto un

24 Cfr. GEROLD STEINMANN, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (editori), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed., 2014, nn. 21 ad art. 34 Cost.

25 Art. 3 cpv. 1 lett. a n. 2 LTras; RS 152.3