Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

propria iniziativa, i giustificativi ed eventuali documenti complementari già mentre trasmettono i propri dati finanziari.

Un obbligo di collaborare al di là di quello previsto all'articolo 14 non sarebbe conforme alla legge e non corrisponderebbe alla volontà del legislatore. Dai verbali dei dibattiti parlamentari emerge che all'autorità di controllo non sono attribuite competenze istruttorie (come ad esempio a un pubblico ministero)22. Il legislatore ha sì introdotto un controllo materiale per campionatura da parte del servizio competente, ma lo ha anche volutamente limitato: nei casi sospetti l'inchiesta passa al pubblico ministero che, in presenza di un sospetto sufficientemente fondato, avvia un procedimento penale.

Se gli attori politici non trasmettono i documenti richiesti, il CDF sporge denuncia alla competente autorità inquirente, sempre che sussistano sufficienti indizi di una violazione degli obblighi e che il termine suppletorio impartito per trasmettere correttamente tutti i dati ai sensi dell'articolo 76e capoverso 2 LDP sia scaduto infruttuosamente (art. 76e cpv. 3 LDP).

Art. 15 Pubblicazione dei dati e dei documenti

Una volta effettuato il controllo, il servizio competente, vale a dire il CDF, pubblicherà sul suo sito Internet i dati e i documenti ricevuti in merito al finanziamento degli attori politici (art. 76f cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 76d cpv. 1 lett. a–c LDP). Il CDF non può correggere da sé i dati ricevuti nemmeno se constata una violazione e sporge denuncia al pubblico ministero. La responsabilità delle informazioni pubblicate permane a carico degli attori politici, con il rischio che i dati pubblicati non siano corretti e che (vista la durata del procedimento penale) se ne venga a conoscenza soltanto dopo la votazione o l’elezione. Il legislatore lo ha comunque messo in conto quando ha impostato in questo modo il sistema di controllo e di pubblicazione. Il controllo politicamente auspicato da parte del CDF si limita pertanto a verificare i dati in termini formali e materiali (quest'ultimo per campionatura) al fine di decidere se sporgere denuncia o no.

Per evitare che i dati pubblicati possano veicolare un'immagine errata, il CDF declina esplicitamente ogni responsabilità per la loro correttezza (art. 16 cpv. 1). Del resto non va sottovalutato l'effetto preventivo dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento: se condannati, gli attori politici rischiano di rovinarsi la reputazione; possono quindi sentirsi indotti a fornire dati corretti anche per timore di non essere rieletti o di essere esclusi dal partito. Senza contare che anche la multa comminata funge da deterrente.

Il CDF può illustrare la sua attività di controllo nel rapporto annuale anonimizzando le informazioni (ossia senza nominare i singoli attori politici controllati).

Gli ulteriori sviluppi in materia di open government data determineranno se il CDF deve attenersi alla corrispondente strategia della Confederazione. L'articolo 11 dell'avamprogetto di legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) propone un disciplinamento dell'open government data, ma soltanto per le

22 Cfr. p. es. Boll. Uff. CN 2020, pag. 1611. Il CDF non può in particolare obbligare gli attori politici a procedere a una revisione per pubblicare rapporti di revisione. Se tuttavia gli attori politici dispongono di rapporti del genere, sono liberi di presentarli; cfr. in merito anche il rapporto CIP-S, pag. 6573.