Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
una liberalità prima della votazione o elezione per poi elargirla soltanto in seguito, con l’effetto che i cittadini non verrebbero a sapere per tempo del sostegno fornito da tale donatore. Ne tiene conto la lettera b del capoverso 3, il quale stabilisce che, per le campagne, la liberalità è considerata concessa se la prestazione è stata promessa, ma non ancora fornita, e il destinatario può, in buona fede, presumere di riceverla. La presenza di tali circostanze va valutata caso per caso. Può in particolare rivelarsi determinante il rapporto tra chi promette la liberalità e il presunto beneficiario: se tra le due persone esiste un rapporto di fiducia e l'autore della promessa ha ad esempio già elargito liberalità per campagne precedenti, se ne può desumere una promessa sufficientemente certa, che pertanto va resa pubblica come entrata oppure – se supera il valore soglia di 15 000 franchi – come liberalità corredata delle generalità del donatore. Può essere determinante anche l'autore della promessa, ragion per cui ad esempio la promessa di una banca di sostenere una determinata campagna rientra in genere nell'articolo 5 capoverso 2. Se una liberalità promessa non perviene, rendendo quindi errate le informazioni pubblicate, è possibile chiedere al CDF di rettificarle in base alla legge federale 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LDP; RS 235.1; art. 5 cpv. 2 e 25 cpv. 3 lett. a LDP). Non sono considerati liberalità promesse i fondi eventualmente utilizzati a copertura di un disavanzo a campagna ultimata.
Cpv. 4
Nel comunicare le liberalità non monetarie vanno inoltre indicati il valore materiale o il tipo di servizio fornito. Queste informazioni interessano gli elettori e i votanti che vogliono sapere come sono finanziati i partiti e le campagne di elezione e di votazione. Inoltre sono indispensabili per controllare se i dati trasmessi sono corretti. Lo stesso vale per l'obbligo di illustrare come è stato calcolato il valore economico comunicato della liberalità (ossia il suo valore di mercato). Le informazioni sono sufficienti se il CDF riesce a ricostruire il calcolo effettuato.
Cpv. 5
Le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi, concesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l’elezione, vanno comunicate senza indugio (art. 76d cpv. 2 LDP). La disposizione assicura che le liberalità cospicue, che in genere rivestono un interesse particolare per l'opinione pubblica, siano rese pubbliche entro il giorno dell’elezione o della votazione12. Intende inoltre impedire che il momento del bonifico venga pilotato in modo da non dover comunicare la liberalità prima della data dell'elezione o della votazione. L'articolo 5 capoverso 5 prevede la comunicazione tempestiva entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della liberalità o dalla presa di conoscenza della liberalità promessa. Una liberalità materiale è considerata ricevuta
quando il beneficiario ne dispone.
La decorrenza dei termini alla ricezione della liberalità garantisce che la persona soggetta all'obbligo non possa svincolarsene omettendo di controllare gli accrediti in conto: sussiste pertanto un obbligo di controllare regolarmente se sono pervenute liberalità. In questa fase della campagna è infatti lecito attendersi che gli accrediti vengano controllati regolarmente.
Art. 6 Comunicazione
L'articolo 6 concretizza la comunicazione dei dati finanziari e le rispettive modalità.
12 Cfr. rapporto CIP-S, pag. 6571.