Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
get), la cancelleria per ufficio e le attrezzature, nonché i mezzi di trasporto (veicoli). Costituisce invece un servizio mettere a disposizione dei partiti o degli organizzatori delle campagne locali gratuiti o a prezzo ridotto (sale riunioni, uffici, depositi materiale, o anche tendoni e teche) oppure effettuare lavori informatici (allestire siti, programmi per computer, piattaforme di social media, pagine Internet per candidati), allestire la veste grafica di opuscoli e manifesti, mettere a disposizione spazi pubblicitari nei media elettronici, affiggere manifesti, istruire candidati e iscritti al partito in vista di elezioni e votazioni, ma anche offrire pasti a membri di partito o di campagna o a sponsor.
Il bene materiale o il servizio dev'essere fornito a titolo gratuito o a un prezzo inferiore a quello di mercato (ossia scontato). Il prezzo di mercato è quello chiesto di norma quando si acquista un determinato bene o servizio, conto tenuto di eventuali differenze regionali. Se il prezzo chiesto è inferiore a quello di mercato, va comunicata soltanto la differenza. L'attore politico che non conosce il valore di tale differenza è tenuto a domandare al fornitore qual è il prezzo non scontato che pratica di solito; indi va resa pubblica la differenza tra il prezzo di mercato è quello pagato effettivamente.
Sono considerati liberalità non monetarie soltanto i servizi solitamente forniti a titolo commerciale, il che esclude dall'obbligo i semplici «lavori di milizia» svolti nel proprio partito o comitato di campagna. Non vanno pertanto segnalate le impegnative prestazioni proprie fornite a titolo hobbistico, come ad esempio l'affissione di manifesti per intere giornate e nottate o la programmazione informatica con l'allestimento e la cura di siti per settimane e settimane, effettuate nel tempo libero dagli affiliati al partito o alla campagna. Vanno per contro contabilizzate le prestazioni che un membro del partito o dell'organizzazione è solito fornire a titolo commerciale (p. es. un imprenditore informatico che imposta gratuitamente i computer per il suo partito o una grafica che allestisce opuscoli a prezzo fortemente ridotto per il partito). La legge intende rendere trasparente potenziali dipendenze e condizionamenti da parte di finanziatori influenti, senza tuttavia «burocratizzare» il lavoro di milizia svolto a favore del partito o della campagna. Contabilizzare tali impegni potrebbe anzi falsare il quadro della situazione.
Inoltre, sono considerate liberalità non monetarie soltanto le prestazioni che il beneficiario può, date le circostanze, riconoscere come destinate a sostenere un partito o una campagna. Anche tale condizione è introdotta alla luce dello scopo perseguito con le disposizioni sulla trasparenza: gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento intendono informare il pubblico dei flussi finanziari atti a condizionare un partito o una campagna. Se per il beneficiario non è evidente che una liberalità è destinata a una determinata campagna o a un determinato partito, non deve informarne il pubblico. In tale contesto, non fa stato l’evidenza soggettiva, ma occorre piuttosto giudicare, in base alle circostanze concrete, se al beneficiario poteva oggettivamente apparire evidente che la liberalità era destinata a sostenere una determinata campagna o un determinato partito.
d) Conduzione di una campagna
Stando all'ordinanza, conduce una campagna chi svolge attività singole o ricorrenti, impiegando mezzi pecuniari o non pecuniari, per influenzare un'elezione alle Camere federali oppure una votazione federale, a condizione che le attività siano tese a esercitare un’influenza diretta sull'elezione o la votazione. Un gruppo di persone che raccoglie fondi per una campagna, ad esempio, intende influenzarne l’esito soltanto indirettamente. L’importo che ne risulta per gli addetti alla campagna va in seguito dichiarato, se supera i 50 000 franchi.
È irrilevante che le attività siano finalizzate a condizionare la propria elezione o quella di un terzo. Ai termini dell'ordinanza non importa nemmeno se l'attività è compiuta una sola