Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

4.4 Sezione 4: Obbligo degli addetti alle campagne di rendere pubblico il finanziamento

La sezione 4 contiene le disposizioni applicabili agli addetti alle campagne tenuti a rendere pubblico il finanziamento.

Art. 10 Obbligo di rendere pubbliche le entrate e le liberalità preventivate superiori a 15 000 franchi

L'articolo 10 specifica che vanno rese pubbliche le entrate preventivate (art. 76c LDP) destinate a finanziare una campagna di votazione o di elezione (cpv. 1). Lo strumento per pianificare il finanziamento delle attività previste è costituito dal bilancio preventivo16. Le entrate preventivate da comunicare vanno suddivise come indicato all'articolo 4.

Quando avviano una campagna, gli attori politici non possono sempre sapere se spenderanno più di 50 000 franchi, superando quindi il valore soglia che fa scattare l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Il capoverso 2 ne tiene conto imponendo di dichiarare, entro i termini legali di cui al nuovo articolo 76d capoverso 1 LDP, le entrate preventivate e le liberalità superiori a 15 000 franchi ricevute per campagne in vista di elezioni o di votazioni, se si può presumere, in buona fede, che le spese sostenute supereranno i 50 000 franchi. Se le entrate preventivate e le liberalità per campagne precedenti erano superiori a 50 000 franchi, è probabile che anche questa volta venga raggiunto il valore soglia determinante.

Il capoverso 3 stabilisce che le entrate preventivate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi ricevute per campagne di elezione e di votazione vanno comunicate al CDF anche se gli attori politici si rendono conto soltanto in un secondo tempo che il valore soglia verrà superato; il termine per la comunicazione ex post è di cinque giorni lavorativi.

Oltre alle entrate e alle liberalità superiori a 15 000 franchi, gli attori politici devono segnalare anche le campagne alle quali sono destinate le entrate (cpv. 4). In questo modo si eviterà che il finanziamento sia reso pubblico senza che gli elettori vengano a sapere in quali campagne gli attori politici intendono impiegare i fondi. La trasparenza sui fondi che finanziano le singole campagne costituisce il nocciolo della nuova normativa.

Dal momento che però vanno rese pubbliche soltanto le entrate e non le spese, gli attori politici non devono specificare le singole attività finanziate: possono limitarsi a indicare i candidati o i gruppi di candidati che intendono sostenere o l'esito auspicato della votazione.

Art. 11 Obbligo di rendere pubblico il conto finale

L'articolo 11 indica le modalità applicabili al conto finale delle entrate impiegate per finanziare una campagna di votazione o di elezione.

In virtù del nuovo articolo 76d capoverso 1 lettere b e c LDP, gli addetti alla campagna devono comunicare il conto finale delle entrate 60 giorni dopo la votazione o l’elezione. Al termine della campagna sono pertanto tenuti ad allestire tempestivamente un conto finale con le cifre definitive se devono presumere che sono stati spesi oltre 50 000 franchi per la campagna. Devono comunicare il conto finale al CDF se quanto presunto si rivela esatto e risultano

16 Rapporto CIP-S, pag. 6569.