Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
Si tratta di controlli materiali, tesi ad accertare se i dati e i documenti trasmessi sono corretti in termini di contenuto, ossia se le fonti di entrata, le liberalità e gli importi indicati sono esatti e completi.
In base al capoverso 2, il CDF può anche verificare se gli attori politici hanno omesso, contravvenendo ai propri obblighi, di comunicare tutti i dati e i documenti o di presentare i giustificativi previsti dalla legge. Se ad esempio un partito non trasmette alcun preventivo in vista di una determinata votazione, il CDF può controllare se effettivamente non sono adempiti i criteri legali per rendere pubblico il finanziamento. Il CDF procede a un tale controllo in particolare quando, alla luce delle circostanze concrete, suppone che l'importo di 50 000 franchi per una campagna è probabilmente stato superato.
Effettua i controlli a caso o se sospetta una violazione degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento; il numero di controlli per ogni elezione o votazione e presso i partiti è alla sua discrezione e può variare.
Purché gli attori politici siano d'accordo, i controlli per campionatura possono svolgersi anche sul posto, vale a dire nei locali o uffici delle persone fisiche o giuridiche o delle società di persone soggette all'obbligo (cpv. 3). La disposizione intende agevolare i controlli nei casi in cui una verifica in loco appare meno complicata e più efficace rispetto alla trasmissione dei documenti nel quadro dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 14. L'idea è di permettere all'autorità di controllo di appurare velocemente se i dati sono corretti o se deve eventualmente sporgere denuncia. Gli attori politici non sono però tenuti ad autorizzare l'accesso ai propri locali: i controlli sul posto non possono svolgersi contro la loro volontà, ma solo d'intesa. Rifiutare un controllo sul posto non costituisce una violazione dell'obbligo di collaborare secondo l'articolo 14.
Art. 14 Collaborazione
I nuovi articoli 76b–76k LDP non prevedono un esplicito obbligo di collaborare. Nella procedura amministrativa, tale obbligo può tuttavia risultare dal principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.)18, anche se l'articolo 13 PA19 non è applicabile e il procedimento è stato aperto d'ufficio. Un corrispondente obbligo di collaborare si applica in particolare nei casi in cui i fatti giuridicamente rilevanti non sono accessibili alle autorità o lo sono soltanto con difficoltà20. È quanto si può presumere per il controllo dei dati finanziari secondo il nuovo articolo 76e LDP, anche perché l'autorità di controllo non ha accesso ai giustificativi e agli estratti contabili, necessari per valutare la correttezza dei dati forniti dagli attori politici.
L’obbligo di collaborare è concretato nell'articolo 14, che autorizza il CDF a chiedere agli attori coinvolti di collaborare agli accertamenti e di fornire la documentazione e le informazioni necessarie21. Ai fini di un controllo rapido ed efficace, gli attori politici possono presentare, di
18 AUER CHRISTOPH/BINDER ANJA MARTINA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (editori), Kommentar VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., Zurigo 2019 (Komm. VwVG), n. 30 ad art. 13 PA.
19 RS 172.021
20 Komm. VwVG, n. 30 ad art. 13 PA.
21 Non rientra nell'obbligo di collaborare la consegna di documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo legge sugli avvocati (RS 935.61; cfr. art. 13 cpv. 1bis PA).