Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

Gli attori politici sono tenuti a rendere pubblici, oltre ai dati e ai documenti finanziari di cui ai nuovi articoli 76b e 76c LDP, anche il loro cognome, nome, indirizzo e Comune di domicilio oppure la ragione sociale e la sede (cpv. 1)13. In questo modo è possibile identificare gli attori politici e attribuire loro i dati e i documenti registrati, il che è indispensabile sia ai fini del controllo sia alla luce della trasparenza perseguita dalla legge.

I dati vanno trasmessi iscrivendoli in un registro informatizzato gestito e messo a disposizione dal CDF (cpv. 2). Per i casi specifici in cui la trasmissione elettronica non è possibile o ragionevolmente esigibile, l'ordinanza prevede, in via eccezionale, la trasmissione postale in forma cartacea (cpv. 3). Il CDF mette a disposizione gli appositi moduli e può fornire anche dei documenti esplicativi. Gli attori politici devono procedere alla comunicazione di propria iniziativa.

Prima ancora di trasmettere i dati e i documenti finanziari, possono inserire nel registro informatizzato i loro dati personali (cognome, nome, indirizzo, Comune di domicilio o ragione sociale e sede), facilitando quindi il rispetto dei termini legali sia per sé stessi sia per l'autorità di controllo.

4.3 Sezione 3: Obbligo dei partiti e dei deputati senza partito di rendere pubblico il loro finanziamento

Art. 7 Partiti e membri senza partito dell’Assemblea federale soggetti all'obbligo

Il nuovo articolo 76b capoverso 1 LDP impone ai partiti e ai deputati senza partito che siedono nell'Assemblea federale di rendere pubblico il loro finanziamento. Nell'Assemblea federale sono rappresentati l'Unione democratica di centro (UDC), il Partito socialista svizzero (PSS), i Liberali radicali (PLR), i Verdi, il Centro, i Verdi liberali (PVL), il Partito evangelico (PEV), l'Unione democratica federale (UDF), il Partito operaio e popolare (POP), la Lega dei ticinesi, il Liberal-Demokratische Partei (LDP), il Mouvement citoyens genevois (MCG) e Ensemble à Gauche (EAG). Tutti questi partiti differiscono in termini organizzativi. L'articolo 7 definisce da un lato la cerchia dei partiti soggetti all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento, dall'altro chiarisce il concetto di membri senza partito dell'Assemblea federale.

Sono soggetti all'obbligo in primo luogo tutti i partiti rappresentati nell'Assemblea federale,

che siano organizzati a livello nazionale oppure esclusivamente sul piano cantonale, regionale o comunale (lett. a). I grandi partiti organizzati su scala nazionale si compongono di sezioni cantonali, a loro volta spesso suddivise sul piano comunale, e talvolta comprendono anche sezioni giovanili a sé stanti. In presenza di un'organizzazione nazionale, soltanto questa è tenuta a rendere pubblico il proprio finanziamento; mentre non sono soggette all'obbligo le singole sezioni cantonali, comunali, giovanili o di altro tipo purché facciano parte del partito nazionale. I partiti attualmente rappresentati nell'Assemblea federale organizzati sul piano nazionale sono UDC, PSS, PLR, i Verdi, il Centro, PVL e POP14; il LDP di Basilea Città è invece una sezione cantonale del PLR15 e pertanto non è tenuto a rendere pubblico il proprio finanziamento.

13 Il domicilio si determina in base agli articoli 23–26 CC e la sede in base all'articolo 56 CC; cfr. anche il rapporto CIP-S, pag. 6572.

14 Nella Svizzera tedesca: Partei der Arbeit (PdA)

15 Nel Cantone di Basilea Città, sia il PLR di Basilea Città sia il LDP formano sezioni cantonali del Partito liberale-radicale svizzero, per cui il PLR ha 27 sezioni cantonali, proprio come il Christlich-Soziale Volkspartei Oberwallis, attualmente non rappresentato nell'Assemblea federale, sarebbe una sezione del «Centro».