Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
Nell'Assemblea federale siedono anche partiti senza strutture nazionali, presenti ad esempio soltanto in determinati Cantoni: attualmente sono la Lega dei Ticinesi e i due partiti ginevrini Mouvement citoyens genevois e Ensemble à Gauche. È anche possibile che un deputato federale sia iscritto a un partito comunale (p. es. di una delle grandi città svizzere, dotate di un bacino elettorale sufficientemente vasto). Sono anche ipotizzabili partiti organizzati sul piano regionale, rappresentanti ad esempio una regione linguistica. Nei casi in cui manca un'organizzazione sul piano nazionale, l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento si applica al rispettivo partito cantonale, regionale o comunale.
Devono rendere pubblico il proprio finanziamento anche i membri senza partito dell'Assemblea federale (lett. b), che possono essere stati eletti come tali o sono divenuti apartitici nel corso del loro mandato, sia perché usciti o espulsi dal partito sia perché il loro partito si è sciolto.
Art. 8 Obbligo dei partiti di rendere pubbliche le loro entrate
L’articolo 8 disciplina le modalità temporali dell'obbligo dei partiti di rendere pubbliche le loro entrate.
La legge prevede una cadenza annuale (art. 76d cpv. 1 lett. a LDP) e l'ordinanza precisa che s'intende l'anno civile (cpv. 1).
I dati vanno comunicati al CDF entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello determinante (cpv. 2). I partiti hanno quindi tempo a sufficienza per allestire i propri consuntivi e farli approvare dagli organi partitici competenti, e anche il CDF ha il tempo di controllare e pubblicare i dati di modo che, negli anni elettorali, il finanziamento dei partiti sia consultabile dal pubblico prima ancora delle elezioni federali, che di solito si svolgono in ottobre.
Vanno comunicati i dati di cui ai nuovi articoli 76b e 76c LDP, comprendenti sia le entrate,
con il grado di esaustività previsto all'articolo 4, sia le liberalità secondo le regole stabilite all'articolo 5. L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento verte su tutte le entrate, ma non sulle spese, ragion per cui non va trasmessa la contabilità integrale. Il CDF può tuttavia chiedere agli attori politici di presentare determinati documenti contabili richiamandosi al loro obbligo di collaborare secondo l'articolo 14.
Art. 9 Obbligo dei membri senza partito dell'Assemblea federale di rendere pubbliche le liberalità
L'articolo 9 concretizza l'obbligo per i deputati federali senza partito, anch'essi tenuti a rendere pubbliche a cadenza annuale le liberalità monetarie e non monetarie superiori a
15 000 franchi ai sensi del nuovo articolo 76b capoverso 3 LDP (cpv. 1). Alla stregua di quanto si applica ai partiti, è determinante l'anno civile; i dati vanno comunicati al CDF entro il 30 giugno dell'anno civile successivo (cpv. 2).
Vanno tuttavia rese pubbliche soltanto le liberalità ottenute una volta decaduta l'affiliazione al partito (cpv. 3): se ciò accade nel corso dell'anno, vanno comunicate soltanto le liberalità ricevute a partire da tale momento; la comunicazione per il periodo precedente è integrata in quella del partito in cui il deputato era iscritto.