Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

Il CDF disciplina le modalità del versamento alla Confederazione e comunica agli interessati il numero del conto per i bonifici di denaro e il luogo per la consegna dei beni materiali29.

4.7 Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 20 Entrata in vigore

L'ordinanza entrerà in vigore insieme alla nuova normativa sulla trasparenza nel finanziamento della politica (modifica del 18 giugno 2021 della legge sui diritti politici). D'intesa con i vari attori politici, le elezioni nazionali indette per ottobre del 2023 saranno la prima occasione per applicare i nuovi obblighi di rendere pubblico il finanziamento.

L'entrata in vigore è pertanto fissata al 23 ottobre 2022. Il nuovo articolo 76c capoverso 2 lettera b LDP impone di rendere pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore e per campagna se sono state concesse nei 12 mesi precedenti l’elezione. La data scelta per l'entrata in vigore consente di registrare per tempo queste liberalità.

Art. 21 Inizio dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

L'articolo 21 riflette la volontà politica di scaglionare l'inizio dei vari obblighi di rendere pubblico il finanziamento.

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1, gli obblighi in vista delle elezioni del Consiglio nazionale indette per il 22 ottobre 2023 iniziano il 23 ottobre 2022, imponendo quindi agli attori politici di registrare le eventuali liberalità per le loro campagne elettorali nei 12 mesi precedenti l'elezione, come previsto al nuovo articolo 76c capoverso 2 lettera b LDP. Sono soggetti all'obbligo tutti gli addetti alle campagne che per le elezioni 2023 del Consiglio nazionale spendono più di 50 000 franchi: a partire dal 23 ottobre 2022, sono tenuti a comunicare le entrate preventivate, il conto finale delle entrate e le liberalità superiori a 15 000 franchi. Per le elezioni successive al 2023 vanno comunicate anche le entrate realizzate più di 12 mesi prima dell'elezione.

Per le elezioni cantonali al Consiglio degli Stati che si svolgono in concomitanza con le elezioni 2023 del Consiglio nazionale, gli addetti alle campagne devono rendere pubblico il finanziamento dopo l'entrata in funzione del consigliere eletto agli Stati se le spese superano i 50 000 franchi. Anche in questo caso, l'obbligo si applica a partire dal 23 ottobre 2022.

Cpv. 2

Ai partiti e ai membri senza partito che siedono nell'Assemblea federale s'intende invece chiedere i dati sul finanziamento a partire dall'anno civile 2023. Pertanto l'articolo 2 stabilisce che gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento secondo l'articolo 76b LDP si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Come stabilito dall'articolo 9 capoverso 2, i dati e i documenti richiesti dalla legge vanno trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo, la prima volta quindi entro il 30 giugno 2024.

29 Cfr. anche il rapporto CIP-S, pag. 6567.