Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
2 Illustrazione dei nuovi articoli 76b–76k LDP
2.1 Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento
I partiti rappresentati nell’Assemblea federale sono tenuti rendere pubbliche sia le loro entrate sia le liberalità monetarie o non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore e anno.
Devono inoltre segnalare i contributi ricevuti dai loro membri investiti di un mandato politico. I membri senza partito dell'Assemblea federale devono rendere pubbliche soltanto le liberalità monetarie e non monetarie.
2.2 Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni
L'obbligo di rendere pubblico il finanziamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e alle società di persone che conducono una campagna in vista di elezioni o votazioni. Oltre ai partiti nazionali e cantonali, rientrano in tale cerchia segnatamente i comitati ad hoc e singoli individui. Sono contemplate le campagne elettorali all'Assemblea federale e le votazioni federali. Per le campagne con spese superiori a 50 000 franchi in vista di votazioni o di elezioni nel Consiglio nazionale, vanno rese pubbliche le entrate preventivate e il conto finale delle entrate. Vanno inoltre comunicati importo e provenienza di tutte le liberalità ricevute nei 12 mesi precedenti la votazione o l’elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.
Per le campagne elettorali al Consiglio degli Stati che si concludono con l'elezione del candidato, vanno resi pubblici soltanto il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi concesse nei 12 mesi precedenti il successo elettorale.
Nel caso di una campagna condotta in comune da varie persone o società di persone, le entrate preventivate e il conto finale delle entrate nonché le liberalità vanno sommate.
2.3 Art. 76d Termini e modalità dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento
La legge prevede vari termini e modalità per l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. I partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono comunicare i loro dati annualmente. Nel caso di votazioni e di elezioni al Consiglio nazionale, le entrate preventivate vanno comunicate 45 giorni prima della votazione o dell’elezione, il conto finale delle entrate e le liberalità invece fino a 60 giorni dopo. Vanno comunicate senza indugio le liberalità ricevute negli ultimi 44 giorni prima della votazione o elezione. Per le elezioni al Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate e le liberalità vanno comunicati 30 giorni dopo l'entrata in carica.
Per le liberalità superiori a 15 000 franchi vanno indicati valore e data, nonché cognome,
nome e Comune di domicilio per le persone fisiche, oppure ragione sociale e sede per le persone giuridiche.
2.4 Art. 76e Controllo
La legge affida vari compiti al servizio competente: prima deve controllare se tutti i dati e i documenti sono stati trasmessi entro il termine stabilito; poi deve accertare per campionatura la correttezza materiale delle informazioni ricevute. Se constata carenze nei dati e i documenti trasmessi, il servizio competente ingiunge di porvi rimedio entro un termine ad hoc. Dopo l'infruttuoso sollecito deve infine denunciare alla competente autorità inquirente gli eventuali reati riscontrati in occasione del controllo, cosa che comunica nel momento in cui impartisce il termine suppletorio.