Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
che hanno incassato o intendono incassare; obbligo già previsto al nuovo articolo 76b capoverso 2 lettera c LDP. Il concetto di «contributo legato a un mandato» è definito all'articolo 2 lettera g. E infine i partiti devono indicare anche le entrate attese o risultanti dai contributi dei membri.
Poiché anche alcuni Cantoni prevedono obblighi di trasparenza nel finanziamento della politica, è possibile che determinati attori politici debbano rendere pubblici i propri dati finanziari su scala nazionale e cantonale, e che non vadano comunicati gli stessi dati – comprese le fonti delle entrate da indicare singolarmente – sul piano nazionale e cantonale.
Art. 5 Modalità per rendere pubbliche le liberalità superiori a 15 000 franchi
L'articolo 5 disciplina i dettagli dell'obbligo di rendere pubbliche le liberalità superiori a 15 000 franchi.
Cpv. 1
Per la comunicazione, i dati secondo il nuovo articolo 76d capoverso 4 LDP vanno inseriti nel registro informatizzato (cfr. art. 6 cpv. 2) e documentati alla ricezione della liberalità o al più tardi con il conto finale, presentando un estratto contabile e una conferma del donatore o un estratto bancario10. Per le liberalità già elargite, funge da conferma una corrispondente ricevuta. Nel registro informatizzato va indicato se si tratta di una liberalità effettivamente ricevuta o soltanto promessa.
Cpv. 2
Il capoverso 2 definisce il soggetto i cui dati vanno comunicati nel caso di liberalità superiori a 15 000 franchi, vale a dire chi è da considerarsi l'autore della liberalità ai sensi del nuovo articolo 76d capoverso 4 LDP: si tratta della persona o società di persone che l'ha elargita in origine allo scopo di sostenere l'attore politico. Tale definizione intende evitare che le disposizioni possano essere facilmente aggirate per il tramite di terzi (come p. es. le associazioni)11. Nel caso delle persone fisiche, l'autore della liberalità è l’avente diritto economico originario della prestazione, che ha elargito la liberalità per sostenere l'attore politico. Nel caso delle persone giuridiche, vanno distinte due situazioni: se una persona giuridica, ad esempio una società anonima, elargisce una liberalità per sostenere un partito o una campagna, vanno comunicati i dati societari (nome, sede); se invece un privato della società anonima fornisce una prestazione affinché questa in seguito sostenga il partito o la campagna, è il privato a dover essere qualificato come autore della liberalità. Nel caso di un servizio, è considerato l'autore della liberalità chiunque se ne assuma il costo o la elargisca a titolo gratuito o a un prezzo inferiore a quello di mercato.
Cpv. 3
In base alle disposizioni legali (art. 76b cpv. 2 lett. b, 76c cpv. 2 lett. c e 76d cpv. 3 LDP), i partiti e gli addetti alle campagne soggetti all'obbligo devono rendere pubbliche tutte le liberalità concesse a titolo volontario, come fonte d’entrata oppure singolarmente se superiori ai 15 000 franchi. La liberalità è considerata concessa in primo luogo se il destinatario ne dispone (lett. a). Nel caso delle campagne sarebbe però facile eludere l'obbligo promettendo
10 Cfr. art. 76d cpv. 5 LDP e il rapporto CIP-S, pag. 6572.
11 Cfr. anche il rapporto CIP-S, pag. 6572.