Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine
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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica
volta o si ripete. È considerato addetto alla campagna chi incarica terzi di svolgere le attività del caso, come ad esempio affiggere manifesti, distribuire volantini, organizzare uno o più eventi o fare pubblicità telefonica.
Tuttavia, non è soggetto all'obbligo di rendere pubblico il finanziamento chiunque compia una tale attività, ma soltanto chi conduce la campagna impiegando più di 50 000 franchi. Stando al rapporto della CIP-S, il criterio del condurre una campagna permette di circoscrivere gli attori che si limitano a parteciparvi (p. es. elargendo una liberalità), in quanto la conduzione presuppone un impegno di una certa intensità e continuità volto a incidere sul risultato
dell’elezione o della votazione5. La continuità non va però definita in termini troppo restrittivi, dal momento che l'obbligo di rendere trasparente il finanziamento deve applicarsi anche a un singolo evento che superi il valore soglia (p.es. un grande e costoso evento in vista della votazione).
Il rapporto della CIP-S specifica inoltre che una campagna può anche essere condotta da più attori politici, in qual caso si applica il nuovo articolo 76c capoverso 4 LDP (campagne comuni; art. 2 lett. e OFiPo). Le spese e le liberalità vanno sommate e trasmesse congiuntamente, come illustrato qui di seguito ad articolo 2 lettera e.
Oltre al fatto di condurre la campagna, l'obbligo di rendere pubblico il finanziamento presuppone che siano impiegati più di 50 000 franchi: chi conduce una campagna senza spendere una somma tanto cospicua è quindi esentato. Il concetto di spese è definito all'articolo 2 lettera f.
e) Conduzione di una campagna comune
Si ha conduzione di una campagna comune quando varie persone fisiche o giuridiche o società di persone svolgono o fanno svolgere insieme le attività di campagna secondo l'articolo 2 lettera d, perseguendo il medesimo scopo e agendo insieme in termini di pianificazione, di presenza pubblica e di contabilità. Lo scopo consiste nel coordinarsi per influenzare secondo il proprio volere l'esito di un'elezione o votazione federale. Il nuovo articolo 76c capoverso 4 LDP si applica soltanto se sono adempiti tutti e tre i criteri, ossia pianificazione, presenza pubblica e contabilità congiunti; non si ha ad esempio campagna comune se gli attori politici si limitano a concordare il modo di procedere senza allestire un preventivo comune.
La pianificazione congiunta può ad esempio consistere nel definire obiettivi e una posizione comuni o nell'organizzare eventi insieme; si ha segnatamente una presenza pubblica comune quando le persone o i gruppi di persone organizzano insieme un evento o difendono e pubblicano una posizione congiunta; tengono infine una contabilità congiunta se allestiscono insieme un preventivo e registrano le loro entrate e uscite in un sistema comune.
Conducono campagne comuni ad esempio gruppi che si organizzano come società semplici e che, come tali, non hanno una personalità giuridica (segnatamente comitati d’iniziativa e di referendum). Una possibilità consiste in svariate associazioni che insieme conducono una campagna elettorale (quali un partito nazionale e le sue sezioni cantonali)6. Va tuttavia verificato caso per caso se sono adempite le condizioni di una campagna comune; soltanto in questo caso si applica il nuovo articolo 76c capoverso 4 LDP e si considera la campagna condotta da varie persone e/o società di persone.
5 Rapporto CIP-S, pag. 6569.
6 Rapporto CIP-S, pag. 6569.