Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

giustificato interesse da parte dei cittadini di conoscere o poter consultare per cinque anni tutti i dati finanziari pubblicati degli attori politici prima di un'elezione o di una rielezione.

Il capoverso 3 precisa infine che la conservazione dei dati e dei documenti è retta dalla legge federale del 26 giugno 199826 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr).

4.6 Sezione 6: Restituzione di liberalità di provenienza illecita

Art. 19

Il nuovo articolo 76h LDP vieta agli attori politici di accettare liberalità anonime o provenienti dall'estero. Sono considerate anonime le liberalità il cui autore non è identificabile.

Sono considerate provenienti dall'estero le liberalità il cui autore non è domiciliato in Svizzera. Il divieto di accettare questo tipo di liberalità si fonda su una richiesta a parte, riconducibile all'iniziativa parlamentare 18.423 del consigliere agli Stati Fournier, e – a differenza dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento – non punta alla trasparenza, ma intende piuttosto impedire che gli attori politici impieghino denaro straniero per le loro campagne. Lo scopo è di contrastare l'influenza di forze straniere sulla politica svizzera.

Cpv. 1

Il capoverso 1 definisce i termini entro i quali vanno restituite le liberalità anonime o provenienti dall’estero: 30 giorni dalla ricezione dovrebbero bastare affinché gli attori politici possano procedere alla restituzione e, previamente, tentare di accertare la provenienza di quelle anonime (in genere contattando la banca). Durante il termine di 30 giorni è vietato utilizzare la liberalità, che può essere depositata su un conto bloccato.

Comunicare i donatori al CDF indicando uno pseudonimo o un falso nome è considerato trasmettere dati non corretti e costituisce quindi una violazione dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento. Tuttavia, la negligenza non è punibile ai sensi del nuovo articolo 76j LDP; incorre nella multa soltanto chi trasmette intenzionalmente dati non corretti. A seconda del caso, possono però essere adempite altre fattispecie penali (p. es. la falsità in atti, art. 251 CP27) .

Cpv. 2

Il capoverso 2 stabilisce il termine ultimo per la comunicazione al CDF e il versamento alla Confederazione se emerge che non è possibile o ragionevolmente esigibile restituire la liberalità. Il termine di cinque giorni decorre scaduto il termine di 30 giorni di cui al capoverso 1.

La restituzione è inesigibile quando il beneficiario, pur avendo intrapreso misure proporzionate per restituire la liberalità, non vi è riuscito, vale a dire quando il dispendio per individuare il donatore è sproporzionato. Il dispendio è sproporzionato quando il tempo o il denaro necessari per restituire la liberalità risultano eccessivi rispetto all'importo da restituire: una situazione del genere si presenta tanto più piccolo è l'importo e grande il dispendio28. È comunque esigibile contattare la propria banca per identificare l'autore della liberalità.

26 RS 152.1

27 RS 311.0

28 Cfr. anche il rapporto CIP-S, pag. 6574, che illustra come per una liberalità di 100 franchi non sarà necessario prendere misure così onerose come nel caso di una liberalità del valore di 10 000 franchi.