Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

Cpv. 3

Per le campagne di votazione federale, gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento sono previsti soltanto dopo le elezioni del Consiglio nazionale indette per ottobre del 2023, ragion per cui non si applicheranno alle votazioni del 27 novembre 2022, del 12 marzo 2023 e del 18 giugno 2023.

La prima votazione federale cui si applicheranno i nuovi obblighi è quella del 23 marzo 2024: tutte le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che conducono una campagna in vista di una votazione in tale data spendendo più di 50 000 franchi devono rendere pubblico il finanziamento, comunicando le entrate preventivate e il conto finale delle entrate, nonché le liberalità monetarie e non monetarie ricevute negli ultimi 12 mesi e superiori a 15 000 franchi per donatore e per campagna. Per consentire il rispetto del termine di 12 mesi per le liberalità, il capoverso 3 stabilisce che tali obblighi si applicano a partire dal 4 marzo 2023. Lo stesso vale per l'obbligo di rendere pubbliche le entrate secondo l'articolo 4: per le elezioni successive vanno comunicate anche le entrate realizzate più di 12 mesi prima della votazione.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione

L'ordinanza si ripercuote sulle finanze e gli effettivi della Confederazione. L'autorità competente necessita di personale e fondi supplementari per ricevere, controllare e pubblicare i dati e i documenti trasmessi: i dati presi in consegna vanno registrati e trattati; allo scopo va sviluppata un'applicazione specifica. Alla trasmissione elettronica dei dati e dei documenti va inoltre affiancato il recapito in forma cartacea nei casi eccezionali.

Nel calcolare i costi va considerato che i partiti rappresentati nell'Assemblea federale devono trasmettere i propri dati e documenti a cadenza annuale, mentre gli addetti alle campagne devono farlo soltanto in vista di un'elezione o una votazione, il che comporta incertezze di vario tipo: le spese per le campagne di votazione o di elezione devono superare il valore soglia di 50 000 franchi, il che non si verificherà sempre, specialmente per le elezioni, mentre per le votazioni il trattamento può risultare più o meno dispendioso in funzione del numero di progetti, dell'intensità dei dibattiti nonché del numero e della tipologia di attori coinvolti. È difficile anticiparne il costo, ma le Commissioni delle finanze hanno approvato un investimento iniziale di 2,4 milioni di franchi per il 2022 e spese ricorrenti di 700 000 franchi a partire dal 2023.

5.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni

La disposizione penale al nuovo articolo 76i LDP stabilisce che il perseguimento penale compete ai Cantoni. La norma non richiede alcuna concretizzazione in un'ordinanza, per cui l'ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica non ha ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni.

Eventuali ulteriori procedimenti penali non dovrebbero gravare troppo le autorità inquirenti cantonali, che non necessitano quindi di risorse supplementari; gli obblighi di rendere pubblico il finanziamento e il divieto di accettare liberalità anonime o provenienti dall’estero sono fatti molto circoscritti il cui accertamento non si prospetta particolarmente complesso.