Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

5.3 Ripercussioni per la società

I nuovi obblighi contribuiscono a rendere trasparenti i flussi finanziari legati alle elezioni e votazioni federali e al finanziamento dei partiti. Tale trasparenza è parte integrante di una democrazia ben rodata: conoscere almeno le principali fonti di finanziamento degli attori politici è un'informazione rilevante per chi vota e deve farsi un'opinione, in particolar modo in una democrazia diretta. Questa trasparenza rafforza quindi la fiducia della popolazione nella politica. Conoscere i flussi finanziari principali contribuisce inoltre a svelare e prevenire indebiti condizionamenti politici.

L'importanza di un finanziamento trasparente della politica è ribadita anche su scala internazionale, segnatamente nella Convenzione ONU contro la corruzione30 e dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) nel quadro della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa31. La Svizzera ha ratificato entrambe le convenzioni e da anni il GRECO raccomanda con insistenza alla Svizzera d'introdurre una normativa sulla trasparenza nel finanziamento della politica.

Per i partiti e i deputati senza partito che siedono nell'Assemblea federale e per gli addetti alle campagne di elezione e di votazione, l'onere aumenterà; i costi supplementari risultano dagli obblighi di rendere pubblico il finanziamento.

I partiti rappresentati nell’Assemblea federale devono rendere pubbliche ogni anno le loro entrate e le liberalità monetarie e non monetarie superiori a 15 000 franchi per donatore e anno. Devono inoltre comunicare i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico. I dati e i documenti da comunicare vanno predisposti in modo da essere trasmessi integralmente e tempestivamente.

Tutte le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione al Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi ne devono rendere pubblico il finanziamento. Devono allestire le entrate preventivate e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie ricevute negli ultimi 12 mesi e superiori a 15 000 franchi per donatore e campagna, per poi comunicarli integralmente al servizio competente entro i termini previsti. Alle campagne dei consiglieri eletti agli Stati si applicano le stesse regole (tranne che per le entrate preventivate).

Non è possibile quantificare con sufficiente precisione questi oneri amministrativi dei partiti e degli addetti alle campagne.

5.4 Ripercussioni per la parità di trattamento tra uomo e donna

Sia gli obblighi legali di rendere pubblico il finanziamento che la loro concretizzazione in un'ordinanza non hanno ripercussioni dirette sulla parità di trattamento tra uomo e donna.

La trasparenza dei flussi finanziari può però aumentare le pari opportunità in quanto consente di evidenziare il denaro investito nelle candidature femminili rispetto a quello speso per le candidature maschili; anche nelle votazioni federali è possibile confrontare i fondi investiti in campagne particolarmente incisive per le donne o gli uomini con le spese generate da altre campagne. In tal senso, la trasparenza nel finanziamento della politica può favorire la parità tra uomo e donna.

30 Convenzione delle Nazioni Unite del 13 ottobre 2003 contro la corruzione (RS 0.311.56).

31 Convenzione penale del 17 gennaio 1999 sulla corruzione (RS 0.311.55).