Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/99: Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica (OFipo) · 25 pagine

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Ordinanza sulla trasparenza nel finanziamento della politica

effettivamente spese superiori a 50 000 franchi (cpv. 1). Nel conto finale figurano quindi le entrate poi effettivamente impiegate per finanziare la campagna.

Il capoverso 2 stabilisce che il conto finale deve comprendere i dati di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 4, il che significa, in primo luogo, che le entrate vanno suddivise come indicato all'articolo 4 capoverso 1 e, in secondo, che oltre alle fonti d'entrata vanno segnalate anche le campagne alle quali sono state destinate. È sufficiente che gli addetti alla campagna indichino i candidati o i gruppi di candidati sostenuti o l'esito auspicato della votazione. In merito si applicano per analogia i commenti all'articolo 10 capoverso 4.

4.5 Sezione 5: Controllo e pubblicazione

Secondo il nuovo articolo 76e capoverso 1 LDP, il servizio competente deve controllare le informazioni fornite prima della loro pubblicazione (art. 76f LDP). La procedura di comunicazione e di controllo prevista dalla legge si svolge in quattro fasi: in un primo momento, gli attori politici trasmettono al CDF tutti i dati e i documenti necessari (nuovi art. 76b–76d LDP). Indi il CDF controlla se i dati e i documenti trasmessi sono completi e – per campionatura – se sono corretti in termini materiali (art. 76e cpv. 1 LDP). In una terza fase il CDF impartisce un termine suppletorio se constata che taluni dati o documenti sono incompleti o non corretti (art. 76e cpv. 2 LDP). Infine, se i dati e i documenti necessari non sono forniti entro il termine impartito o presentano lacune materiali, il CDF denuncia le violazioni degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento (art. 76e cpv. 3 LDP), deferendo quindi l'affare al pubblico ministero che, in presenza di un sufficiente indizio di reato, avvia un procedimento penale (art. 309 CPP).

La sezione 5 dell'ordinanza concretizza le modalità del controllo formale e materiale e della pubblicazione dei dati finanziari degli attori politici.

Art. 12 Controllo formale

Il controllo formale si limita alla verifica se le comunicazioni riguardanti le singole fonti di entrata e le liberalità sono complete e trasmesse entro il termine stabilito. Sono soggetti a tale verifica tutti i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, tutti i membri senza partito dell'Assemblea federale e tutti gli attori politici coinvolti in un'elezione o votazione. Significa che tutti i dati e i documenti di cui ai nuovi articoli 76b e76c LDP sono sottoposti a un controllo della loro esaustività e della tempestività della loro trasmissione.

Oltre ai dati trasmessi in ritardo, in parte, non trasmessi del tutto o non corredati dei giustificativi richiesti dalla legge, sono considerati non trasmessi integralmente anche i dati e i documenti che presentano manifeste lacune materiali. La normativa riflette la volontà del legislatore e figura già in questa forma nel rapporto della CIP-S17. Se sospetta violazioni, il CDF ha inoltre la possibilità di effettuare un controllo materiale per campionatura.

Art. 13 Controllo materiale per campionatura

La versione originale del controprogetto indiretto all'iniziativa sulla trasparenza non prevedeva il controllo per campionatura, introdotto nella legge soltanto nella fase finale del dibattito parlamentare (art. 76e cpv. 1 secondo periodo LDP).

Il capoverso 1 stabilisce quindi che, per ogni votazione ed elezione, nonché a intervalli annuali per i partiti, il CDF accerta la correttezza dei dati effettuando controlli per campionatura.

17 Rapporto CIP-S, pag. 6572.