Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

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SO e l’Istituto di diritto penale e di criminologia aggiungono che si dovrebbero menzionare le modalità secondo le quali le autorità d’esecuzione cantonali trattano i risultati delle analisi da cui risulta che una minaccia non rientra nel campo d’applicazione della LAIn.

4.16 Art. 9 cpv. 4

LU, SO, UR e la CCPCS accolgono con favore l’adeguamento.

4.17 Art. 13 cpv. 1

GR, SO, OW e Privatim ritengono che le informazioni pubblicate da individui e autorità sui social media e su Internet debbano essere esplicitamente menzionate.

4.18 Art. 14 cpv. 3

BS, GE, JU, LU, NE, UR, VS, VD e la CCPCS sono favorevoli alla possibilità di utilizzare gli apparecchi di localizzazione quale misura di sostegno alle osservazioni legalmente autorizzate. LU, OW, UR e la CCPCS ritengono che l’utilizzazione degli apparecchi di localizzazione alle condizioni stabilite dalla LAIn, sia proporzionato e che l’intrusione nella sfera privata non risulti più importante nel caso d’impiego degli apparecchi di localizzazione che nel caso dell’osservazione stessa.

NE suggerisce di sostituire l’espressione «Pendant la durée d’une observation» con «Lors d’observations», poiché la formulazione proposta potrebbe condurre a una nuova valanga di processi macchinosi da parte del SIC. Inoltre propone di completare la suddetta espressione con «le SRC et les autorités d'exécution cantonales», poiché le competenze in materia di osservazioni spettano ai Cantoni.

OW aggiunge che la chiara limitazione dello scopo, combinata con la restrizione secondo cui solo i dati di localizzazione possono essere trasmessi e che gli eventuali dati memorizzati nell’apparecchio di localizzazione vanno cancellati al più tardi al termine dell’osservazione, soddisfa già i requisiti di proporzionalità. Propone pertanto la seguente modifica del secondo periodo della prima frase: «wenn dies zur Sichestellung der Observation erforderlich ist» e della terza frase: «Die observierenden Personen stoppen die Übermittlung der ortungsdaten bei der beendigung der Observation.». Ritiene illogico che gli osservatori debbano essere fisicamente presenti, che ciò comporti un inutile spreco di risorse umane ed esponga gli osservatori a un rischio evitabile di essere scoperti. Considera altresì che dovrebbe essere possibile consentire il proseguimento della localizzazione in modo da poterla riprendere dopo un’interruzione dell’osservazione utilizzando i dati di localizzazione trasmessi.

Secondo VD, facendo unicamente riferimento al SIC, il progetto ha come conseguenza di concentrare la competenza a livello federale, limitando in tal modo il margine di manovra delle autorità d’esecuzione cantonali. Le autorità d’esecuzione cantonali non saranno quindi più in grado di fornire supporto tecnico durante le operazioni di pedinamento. Aggiunge che l’articolo 14 capoverso 3 esprime il concetto di «durata dell’osservazione» il che potrebbe rendere necessaria la definizione della durata di un periodo di osservazione, rendendo così più difficile l’uso di un apparecchio di localizzazione. Secondo l’articolo 14 capoverso 3, l’apparecchio di localizzazione può trasmettere in modo continuo i dati di localizzazione solo alle persone addette all’osservazione. VD fa notare che se questa formulazione viene mantenuta, il sistema vodese, simile a quello di molti altri servizi svizzeri, non consentirà di utilizzare tali misure nel rispetto della legge riveduta, poiché in realtà i dati vengono elaborati da un server a cui gli osservatori si collegano. Inoltre, ritiene incoerente che, per riattivare la trasmissione dei dati, sia necessario individuare il veicolo osservato prima di poter procedere a tale riattivazione.

BS propone di completare la disposizione per prevedere le eventuali misure di

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