Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

approva il differimento della comunicazione fino a sei mesi al posto di tre o ancora il fatto di associarlo a un evento specifico.

Il gruppo degli oppositori è d’accordo solamente con la possibilità di differire la comunicazione per un periodo di tre mesi e questo differimento dev’essere sottoposto alle procedure di autorizzazione e di nullaosta.

4.40 Art. 35 cpv. 2 e 3

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.

4.41 Art. 37

La FSA ritiene che questo articolo debba essere riformulato e introdurre una distinzione in funzione del domicilio della persona interessata.

Il gruppo degli oppositori pensa che bisognerebbe rinunciare alla procedura in caso d’urgenza nell’ambito dell’infiltrazione nei sistemi e nelle reti informatici all’estero.

4.42 Art. 37 al. 3-6

Il PLR Approva queste modifiche.

4.43 Art. 38

Il gruppo degli oppositori auspica che questa disposizione relativa all’esplorazione radio sia soppressa.

4.44 Art. 39 cpv. 1

Il TAF constata che la delimitazione con le MASA non è sempre chiara e che i mandati di esplorazione di segnali via cavo debbano essere definiti dalla legge in modo da avere un obiettivo più preciso e limitato nel tempo.

4.45 Art. 39 cpv. 2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.

4.46 Art. 39 cpv. 3

Il TAF si chiede se sia opportuno e necessario di effettuare indagini per mezzo dell’esplorazione dei segnali via cavo su cittadini svizzeri quando è accertato che si trovino all’estero e che sarebbe appropriato che il legislatore definisca in modo più preciso cosa intende con «chiavi di ricerca».

Secondo il gruppo degli oppositori bisognerebbe rinunciare all’esplorazione dei segnali via cavo nei confronti di persone fisiche o giuridiche svizzere qualora si trovino all’estero.

4.47 Art. 39 cpv. 4

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.

4.48 Art. 41 cpv. 1 lett. b

Il TAF constata che il controllo affidato al TAF con questa disposizione è stato più difficile da attuare per un’autorità giudiziaria che in caso di MASA. Questo non soltanto alla luce delle incertezze riguardo alla distinzione tra eventi all’estero e in Svizzera ma anche perché la situazione da valutare è più generale e il controllo meno preciso.

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