Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine
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devono essere distrutti in ogni caso se la decisione del SIC viene successivamente dichiarata nulla a seguito di un ricorso. Ritiene inoltre che occorre precisare quali informazioni il SIC deve fornire alla persona interessata dopo una MASA. Infine, considera che il TAF non debba autorizzare la sorveglianza e debba trattare direttamente i ricorsi contro le proprie decisioni.
4.112 Art. 83a
L’Istituto di diritto penale e di criminologia vorrebbe che i divieti previsti dall’articolo 74 vengano pubblicati in un’ordinanza.
Il gruppo degli oppositori indica che occorre rinunciare al divieto di organizzazioni. E se un tale divieto è deciso, la decisione non deve essere pronunciata dal Parlamento.
4.113 Art. 83b
GR, SO e Privatim non capiscono perché le violazioni per negligenza dei divieti di determinate attività siano punibili penalmente. Auspicano quindi che l’articolo 83b capoverso 2 venga soppresso.
Il gruppo degli oppositori ritiene che la disposizione penale sulla «violazione del divieto di determinate attività» debba essere cancellata, poiché è già contemplata dalle disposizioni penali vigenti.
4.114 Art. 83c
L’Istituto di diritto penale e di criminologia considera che la multa di 100 000 franchi sia molto elevata e dia al SIC la possibilità di reclutare o utilizzare come fonti umane tutte le persone che lavorano nel settore alberghiero e dei trasporti contro la loro volontà. Il gruppo degli oppositori chiede che questo articolo venga soppresso.
SH osserva che l’articolo 83c capoverso 1 lettera b dovrebbe riferirsi all’articolo 25 capoverso 1 e non al capoverso 1bis.
4.115 Art. 83d L’Istituto di diritto penale e di criminologia e il gruppo degli oppositori
rammentano che il SIC non è un’autorità penale e che per le multe previste dall’articolo 83c occorre garantire l’accesso diretto a un giudice.
4.116 Art. 83e
Il gruppo degli oppositori indica che, se si mantengono le disposizioni penali sul divieto di organizzazioni e sul divieto di determinate attività, l’articolo 83e dovrebbe precisare che l’obbligo di comunicazione riguarda solo le decisioni relative a questi due reati.
4.117 Art. 85 cpv. 1
AG, BE, GR, SZ, TG, UR et la CCPCS ritengono che l’articolo 85 capoverso 1 debba includere anche l’articolo 24 poiché il SIC può anche effettuare fermi per stabilire l’identità di una persona o interrogarla.
5 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120)
NE si chiede se la sezione 5b del progetto (Misure contro atti violenti in occasione di dimostrazioni o manifestazioni) non debba piuttosto essere inserita nella sezione 5c.
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