Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

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4.26 Art. 25 cpv. 3

GastroSuisse sottolinea che se il nome dell’azienda che fornisce l’informazione è reso pubblico, le conseguenze potrebbero essere gravi e durevoli per la reputazione di quest’ultima. GastroSuisse propone dunque che anche la Confederazione o il SIC debbano mantenere il segreto rispetto a terzi non implicati nell’inchiesta.

Per SH il capoverso 3 va troppo lontano.

4.27 Art. 26 cpv. 1 lett. b

GR e Privatim rimandano al commento relativo all’articolo 14 capoverso 3 LAIn.

La FSCI e la PELS approvano questa modifica poiché ritengono che si tratti di una condizione importante per proteggere anzitutto le minoranze minacciate, ma anche la popolazione nel suo insieme.

4.28 Art. 26 cpv. 1 lett. e

AR, BE, GR, UR e la CCPCS sottolineano che alcune leggi cantonali sulla polizia non prevedono l’autorizzazione per le perquisizioni di veicoli afferenti alla polizia di sicurezza. Di conseguenza ritengono che sarebbe opportuno rinunciare a un’autorizzazione secondo la LAIn.

Il TAF auspica una precisazione per quanto riguarda la portata dell’articolo 26 capoverso 1 lettere d ed e LAIn in relazione con le MASA richieste nell’ambito ciber.

4.29 Art. 26 cpv. 1 lett. f e g AG, LU, JU, SO, UR, VS, l’Alleanza del Centro, la CCPCS, la CCDGP e l’ASUI sono

favorevoli a questa modifica poiché permette, tra l’altro, di estendere le possibilità di lottare contro il finanziamento del terrorismo.

Il TAF appoggia l’obiettivo perseguito dalla sorveglianza delle relazioni finanziarie in particolare nell’ambito del finanziamento al terrorismo. Tuttavia, contrariamente alle altre MASA, non vede quali mezzi concreti possono essere utilizzati per raggiungere questo obiettivo. Constata che le nuove lettere f e g sono formulate in modo molto aperto e non contengono disposizioni paragonabili a quelle dell’articolo 285 CPP concernenti l’esecuzione della sorveglianza della relazione bancaria.

Il PS sostiene questa modifica soltanto se il SIC rende pubblico il tipo di istituzione che è stato sorvegliato con questa nuova disposizione durante l’anno di riferimento corrispondente senza tuttavia permettere di trarre conclusioni sugli individui o sulle istituzioni.

GR e Privatim respingono questa modifica poiché ritengono che il finanziamento del terrorismo sia già sorvegliato da numerose autorità.

L’ASB e economiesuisse ritengono che in merito alle modalità di svolgimento delle richieste di informazioni sulle transazioni la formulazione del legislatore sia piuttosto vaga. A loro avviso sarebbe necessario precisare come le domande devono essere formulate, verosimilmente sotto forma di decisione. Ricordano che l’obbligo degli intermediari finanziari di fornire informazioni alle autorità necessita di una base legale conformemente all’articolo 47 capoverso 5 della legge sulle banche dell’8 novembre 193411. L’articolo 26 capoverso 1 lettera f LAIn non sarebbe sufficiente a questo scopo. Di conseguenza gli intermediari finanziari rischierebbero che si rimproveri loro una violazione del segreto professionale. L’ASB propone inoltre di precisare espressamente che le richieste debbano fondarsi su un sospetto già oggettivamente già corroborato.

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