Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

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Il PVL appoggia questa estensione alle attività di estremismo violento. Tuttavia auspica che queste attività nonché la nozione di estremismo violento siano definite in senso stretto e precisate nella legge. Aggiunge che i meri danni materiali sono retti dal diritto penale e non necessitano di misure preventive.

VD sostiene che il ricorso alle MASA debbano poter essere delegate ai SICant per giustificare la capacità operativa delle attività informative in Svizzera. Ritiene che questa concentrazione di competenze a livello federale renderà il sistema meno efficace.

4.31 Art. 28

SO accetta questa modifica a patto che venga eseguito tassativamente una cernita sotto la vigilanza del TAF.

GR, SZ, TI, Privatim e il TAF sono del parere che non bisognerebbe procedere alla soppressione del capoverso 2 poiché non ne capiscono il senso.

Il PS, i VERDI e il PVL giudicano inaccettabile e insostenibile la soppressione del capoverso 2.

La FMH, la SSO, la FSP e la SSPP si oppongono alla soppressione del capoverso 2 concernente la tutela del segreto medico. Sottolineano che il segreto medico dev’essere preservato poiché permette di creare un rapporto di fiducia tra medico e paziente. La FMH, la SSPP e la SSO ritengono che nel rapporto esplicativo non solo manchi tutta la discussione sulla questione se la soppressione del capoverso 2 sia proporzionale e necessaria, ma anche un’argomentazione seria in suo favore. La FSP ricorda che per motivi importanti i professionisti dell’ambito sanitario hanno già la possibilità di chiedere all’autorità cantonale competente di levare il segreto professionale e aggiunge che in situazioni d’emergenza possono anche segnalare un pericolo fondandosi sullo stato di necessità esimente secondo l’articolo 17 CP.

La FSA respinge questa modifica ed è dell’avviso che la soppressione del capoverso 2 comporterebbe un annullamento del secreto professionale degli avvocati e metterebbe in pericolo la comunicazione nel rapporto avvocato-cliente. Inoltre ritiene che le misure di sorveglianza degli avvocati sarebbero autorizzate soltanto in caso di procedimento contro questi ultimi e quando un giudice ordina una misura concretamente definita.

La CERiS e la CVS si oppongono alla soppressione del capoverso 2 poiché secondo loro l’abbandono della tutela particolare dei gruppi professionali sottoposti al segreto professionale sarebbe precaria soprattutto dal punto di vista dello Stato di diritto e favorirebbe un atteggiamento di sospetto generale da parte dello Stato e di diffidenza generale da parte della popolazione.

I media si oppongono alla soppressione del capoverso 2 in quanto la motivazione nel rapporto esplicativo non è convincente ed è sproporzionata. Secondo loro la libertà di stampa è intoccabile e i giornalisti non devono essere confrontati a ostacoli sproporzionati nell’esercizio della loro funzione democratica. Per Impressum, il fatto che gli informatori possano scegliere di avvalersi di giornalisti senza temere che la loro identità sia «rivelata» è manifestamente un interesse pubblico.

Per Operation libero, la soppressione del capoverso 2 è problematica poiché permetterebbe di giustificare misure contro persone che non dovrebbero essere sorvegliate e spianerebbe la strada ad abusi.

L’Istituto di diritto penale e di criminologia sottolinea che la soppressione del capoverso 2 è problematica poiché rappresenta una grave ingerenza nel segreto professionale senza creare un valore aggiunto reale a livello di sicurezza. A suo modo di vedere la capacità d’azione dei ministeri pubblici in materia di segreto professionale sarebbe sufficiente poiché, in virtù della legge (art. 20 cpv. 1 lett. a LAIn) il SIC può ottenere accesso a informazioni dei ministeri pubblici per i casi che rappresentano una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna del Paese.

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