Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 28Fedlex · Rapporto sui risultati

4.66 Art. 51 cpv. 1-2

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.

4.67 Art. 52 cpv. 1

NE si chiede dove sono registrati i dati amministrativi visto che l’articolo 52 è soppresso e che il l’articolo 52 del progetto di legge cerne i dati informativi.

4.68 Art. 52 cpv. 2

Secondo Operation Libero la complessità del diritto di rifiutare di fornire informazioni comporta che i cittadini nutrano dubbi riguardo all’esistenza di dati di profilazioni che li riguardano.

4.69 Art. 52 cpv. 3

BL considera che l’uso dell’intelligenza artificiale debba essere disciplinato a livello di legge.

4.70 Art. 52 cpv. 4

BL suggerisce che l’ammissibilità e le modalità di esternalizzazione del trattamento dei dati personali siano disciplinate a livello di legge. Inoltre è del parere che i dati debbano essere trattati dal SIC sui propri sistemi. Tuttavia, se fosse introdotta la possibilità di trattare i dati su mandato, ritiene che questi non dovrebbero essere memorizzati al di fuori della Svizzera e/o in un cloud.

4.71 Art. 52 cpv. 5

In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.

4.72 Art. 53 cpv. 1

Per GR, SO, TI e Privatim la memorizzazione dei dati in un ambiente diverso da quello messo a disposizione dalla Confederazione rappresenta un rischio considerevole per la loro sicurezza. Aggiungono che la Confederazione deve creare immediatamente le condizioni tecniche che consentano alle autorità d’esecuzione cantonali di trasmettere i dati alla Confederazione senza prima doverli memorizzare temporaneamente nel proprio ambiente di lavoro.

BE ritiene necessario che il termine di 60 giorni attualmente in vigore debba essere sancito da una legge o un’ordinanza e non solo a livello di direttive.

BS propone di stabilire una norma secondo cui i dati dei SICant devono essere trattati sui mezzi informatici della Confederazione fin dalla prima fase, prima della cernita.

4.73 Art. 53 cpv. 2

ZG preferisce la formulazione seguente : «Bearbeiten die kantonalen Vollzugsbehörden Daten in eigener Zuständigkeit nach kantonalem Recht, so sorgen sie dafür, dass diese Daten keine Hinweise auf das Vorhandensein und den Inhalt von Daten enthalten, die nach diesem Gesetz bearbeitet werden.».

4.74 Art. 53 cpv. 3

BL, SZ, SO, TG, UR e la CCPCS vorrebbero sapere se la modifica dell’articolo 53 capoverso 3 consentirà la trasmissione a bassa soglia di dati dai SICant alle polizie cantonali o se si tratta di un adeguamento puramente formale.

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