Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine

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4 Risultati della consultazione in dettaglio

4.1 Art. 1 lett. a e d

Secondo SO la menzione esplicita del trattamento dei dati da parte del SIC è pertinente.

4.2 Art. 5 cpv. 5

VS sostiene il mantenimento dei limiti posti al trattamento dei dati nell’ambito dell’esercizio dei diritti politici fondamentali.

SO ritiene che il limite di trattamento dei dati non si applica quando si adempiono compiti amministrativi. Questa precisazione sarebbe legata alla chiara separazione tra compiti amministrativi e attività informative del SIC.

I VERDI, il PS, Amnesty e il gruppo degli oppositori sostengono che tale modifica apra la porta all’acquisizione di dati che il SIC assicurerà non trattarsi di dati personali allorché, a loro avviso, si tratterà concretamente di una sorveglianza delle attività politiche. Il gruppo degli oppositori aggiunge che l’eccezione per il trattamento dei dati a fini amministrativi non dovrebbe figurare nell’articolo 5 capoverso 5, ma nell’articolo 5 capoverso 6.

Il PVL teme che il SIC acquisisca ripetutamente una quantità sproporzionata di dati e ritiene quindi indispensabile che tutti i dati vengano controllati al momento della loro ricezione.

Secondo Privatim, il concetto di «dati personali» è troppo restrittivo.

La CERiS e la CVS ritengono che la modifica non fornisca una maggiore precisione, come sostengono erroneamente le spiegazioni del Consiglio federale, ma miri ad estendere i casi d’eccezione.

L’Istituto di diritto penale e di criminologia osserva che la modifica potrebbe aprire la porta alla ricerca attiva da parte del SIC, nel quadro dei suoi compiti amministrativi, di informazioni relative alle attività politiche o alla libertà di opinione.

4.3 Art. 5 cpv. 6

Riguardo all’articolo 5 capoverso 6 lettera b, per il gruppo degli oppositori non è chiaro quali dati e in relazione a chi possano essere acquisiti e trattati. Inoltre indica che occorre garantire che vengano acquisiti e trattati unicamente i dati delle organizzazioni e delle persone interessate.

Per quanto concerne l’articolo 5 capoverso 6 lettera c, BL, GR, SO e Privatim sottolineano che le attività preventive del SIC non vanno confuse con le attività preventive e repressive della polizia. SO propone che i dati in questione siano trattati in un sistema d’informazione separato e che vengano definiti diritti d’accesso limitati. GR, Privatim e il gruppo degli oppositori chiedono la soppressione della lettera c.

Riguardo all’articolo 5 capoverso 6 lettera d, SO chiede che la disposizione indichi chiaramente che il trattamento di tali informazioni è consentito solo in circostanze eccezionali, ovvero che sia essenziale per la valutazione e il controllo di una fonte e che la durata massima del trattamento dei dati venga stabilita per legge. GR, TI e Privatim chiedono che la lettera d sia soppressa. L’Istituto di diritto penale e di criminologia ritiene che la formulazione «alla valutazione o alla gestione delle fonti» sia troppo vaga e permetta al SIC di includere le attività politiche protette nell’ambito di queste valutazioni, senza dover rispettare il quadro delle eccezioni contemplate dall’articolo 5 capoverso 5. VD fa notare che la traduzione francese differisce dalle versioni italiana e tedesca.

Il PS e i VERDI considerano che l’articolo 5 capoverso 6 debba essere mantenuto nella sua forma attuale o propongono quale alternativa che la revisione specifichi il

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