Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/15: Modifica della legge federale sulle attività informative · 35 pagine
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accompagnamento come previsto dall’articolo 29 capoverso 1 lettera c. In questo modo gli organi addetti all’osservazione disporrebbero di una base legale per applicare, ad esempio, un apparecchio di localizzazione a un veicolo o per rimuoverlo da un veicolo situato in un’autorimessa privata.
TG precisa che, contrariamente a quanto affermato nelle spiegazioni relative all’articolo 14, la legge sulla polizia del Cantone di Turgovia non disciplina esplicitamente l’uso del GPS durante le osservazioni in corso, al fine di individuare rapidamente i soggetti o gli oggetti scelti come obiettivo qualora si è perso il contatto visivo.
Per NW l’uso di un apparecchio di localizzazione è proporzionato solo se l’obiettivo è garantire che l’osservazione sia mantenuta e che la trasmissione dei dati di localizzazione sia interrotta se l’oggetto osservato viene definitivamente perso.
SZ ritiene che tali apparecchi di localizzazione amplino notevolmente lo spettro di osservazione e costituiscano un’ingerenza a dir poco delicata nei diritti fondamentali.
SO respinge la modifica in quanto impraticabile e troppo restrittiva.
BL, NW, SZ, Privatim, il TAF, Amnesty e il gruppo degli oppositori ricordano
l’esistenza della DTF 147 I 103 considerando 17, in cui il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale una disposizione della legge sulla polizia del Cantone di Berna relativa all’uso di apparecchi di localizzazione. Privatim auspica che l’articolo 14 capoverso 3 venga soppresso senza essere sostituito, poiché ritiene che vi sia il rischio che tali apparecchi di localizzazione vengano utilizzati come standard durante le osservazioni, ciò che appare incompatibile con la giurisprudenza del Tribunale federale. Il TAF esprime delle riserve su questa nuova disposizione. Sottolinea che l’uso di un apparecchio di localizzazione come previsto da tale disposizione non è sempre facilmente distinguibile dall’uso previsto dagli articoli 280 lettera c del CPP e 26 capoverso 1 lettera b LAIn, che costituiscono ciò che il Tribunale federale definisce un’ingerenza significativa nella sfera privata. Il gruppo degli oppositori ritiene che si debba rinunciare all’uso di apparecchi di localizzazione senza autorizzazione giudiziaria, in quanto costituisce un’ingerenza nella sfera privata dei cittadini. Non considera convincente l’argomentazione secondo cui l’impiego di un apparecchio di localizzazione da parte del SIC si distingue da un’osservazione di polizia e che il SIC dispone già della possibilità di localizzare un soggetto o un oggetto grazie all’articolo 26 capoverso 1 lettera b LAIn.
4.19 Art. 15 cpv. 1–4
In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.
4.20 Art. 18 cpv. 1 lett. b, c, cpv. 2 lett. a e b
In merito a questo articolo non è stata formulata alcun’osservazione specifica.
4.21 Art. 19 cpv. 2 lett. f
GR, SO e Privatim rinviano ai commenti relativi all’articolo 6 capoverso 2 lettera b.
ASUI, economiesuisse, SWICO e Operation libero approvano l’estensione al
ciberspazio delle attività informative, ma auspicano che il termine «ciberspazio» venga definito in modo chiaro. Il gruppo degli oppositori propone di sostituire il termine «ciberspazio» con «Internet».
Per la versione francese VD propone la seguente formulazione: «les activités importantes dans le cyberespace en termes de politique de sécurité».
4.22 Art. 19 cpv. 3
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