Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

all’articolo 80 LDP. Questa variante comporterebbe un onere minore per il Tribunale federale, dato che non sarebbe tenuto a chiarire la fattispecie – come avviene invece solitamente a questo livello – e che quasi tutte le decisioni su ricorso verrebbero defe- rite. Inoltre, la garanzia della via giudiziaria verrebbe rafforzata dall’iter giurisdizionale. La possibilità di effettuare un duplice esame giudiziario comporterebbe un allunga- mento della procedura per i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni, quando invece è in genere richiesta una certa rapidità. Ciò andrebbe evitato: la procedura andrebbe piut- tosto snellita, in modo da pervenire a una decisione rapida. Per quanto riguarda le decisioni prese dalla Cancelleria federale in virtù dell’articolo 80 LDP, non vi è di solito alcuna particolare urgenza e il termine di ricorso è pertanto fissato a 30 giorni. Nella pratica, i ricorsi contro queste decisioni sono però rari, motivo per cui non è necessaria alcuna modifica della competenza prevista dal diritto vigente né alcuna regolamenta- zione speciale.

Un’altra opzione, scartata anch’essa, consisteva nel fare in modo che i governi canto- nali rimanessero l’istanza incaricata di ricevere i ricorsi sulle elezioni e le votazioni, concedendo però loro la facoltà, in caso di irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione, di deferire tali ricorsi al Tribunale federale. I ricorrenti non sarebbero in tal modo stati tenuti a chiarire a quale istanza avrebbero dovuto indirizzare il loro ricorso. Tuttavia in questo modo l’obiettivo di sgravare i Cantoni perseguito dalla mozione 22.3933 Stöckli sarebbe stato raggiunto solo parzialmente. Sarebbe stato inoltre necessario stabilire in che modo si sarebbero dovuti trattare i ricorsi che riguardano fattispecie sia cantonali che sovracantonali.

In conclusione, il Consiglio federale ritiene che non sarebbe opportuno attuare la mo- zione 22.3933 Stöckli in modo tale che i governi cantonali non abbiano più alcuna com- petenza sui ricorsi in materia di elezioni e votazioni (v. n. 2.1.3).

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202034 sul programma di legislatura 2019–2023, né nel decreto federale del 21 settembre 202035 sul pro- gramma di legislatura 2019–2023. Non è neppure previsto che faccia parte del pro- gramma di legislatura 2023–2027. La revisione parziale della LDP si fonda soprattutto su alcuni interventi parlamentari (Mo. 20.3419, Mo. 22.3371 e Mo. 22.3933; v. n. 1.2) che sono stati depositati nel corso della legislatura 2019–2023. Il progetto non ha inol- tre alcuna relazione diretta con le strategie del Consiglio federale.

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