Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

di mettere a disposizione delle schede che possano essere compilate con l’aiuto di un’apposita mascherina. La norma impone un obbligo alle autorità, ma non stabilisce alcun diritto individuale a una determinata forma di schede (p. es. schede in braille o voto elettronico). La normativa prevista non esclude nemmeno la necessità o la possi- bilità per gli interessati di ricorrere, per le fasi successive della procedura di voto, all’as- sistenza di una persona di fiducia.

L’83 per cento circa delle schede utilizzate per le votazioni federali è prodotto dalla Confederazione e messo a disposizione dei Cantoni (art. 11 cpv. 1 LDP). Il rimanente 17 per cento è costituito dalle schede di rilevamento cantonale, adatte per l’elabora- zione meccanica (il cosiddetto e-counting) e che sono parificate alle schede ufficiali della Confederazione (art. 5 cpv. 1 LDP). L’obbligo di rendere disponibili schede di voto compatibili con le mascherine incombe sia alla Confederazione sia ai Cantoni in cui vengono utilizzate le schede di rilevamento summenzionate.

La norma proposta si applicherà soltanto in occasione delle votazioni federali. La pos- sibilità, prevista dall’attuale sistema di voto, di procedere allo stralcio, al cumulo e al panachage delle liste, rende praticamente impossibile l’utilizzo delle mascherine per l’elezione del Consiglio nazionale. La produzione, la distribuzione e il finanziamento delle mascherine verranno disciplinati separatamente. Un ruolo importante nella distri- buzione delle mascherine verrà attribuito alle associazioni che operano nel settore.

La presente revisione permetterà anche di adeguare la terminologia dell’articolo 6 LDP a quella della legge sui disabili (LDis)37.

2.1.3 Iter giurisdizionale in caso di ricorsi sulle elezioni e votazioni: rendere possibile il ricorso diretto al Tribunale federale

Con l’entrata in vigore della LDP, nel 1978, i governi cantonali sono stati designati come prima istanza di ricorso (art. 77). Prima di allora erano tenuti unicamente a ricevere eventuali ricorsi su votazioni popolari ed elezioni federali e a trasmetterli con la relativa perizia al Consiglio federale38. L’attribuzione del ruolo di prima istanza di ricorso era intesa a rafforzare i governi cantonali: infatti, in caso di irregolarità che rientrano nel loro ambito di competenza, è conferita loro la facoltà di prendere rapidamente le ne- cessarie disposizioni (cfr. art. 79 cpv. 2 LDP). Questo approccio risulta sempre appro- priato, dato che i Cantoni sono responsabili dell’organizzazione e dello svolgimento degli scrutini federali sul loro territorio (cfr. art. 10 cpv. 2 LDP).

Nella prassi si è tuttavia constatato che la competenza attribuita al governo cantonale dall’articolo 77 capoverso 1 lettere b e c LDP di trattare i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni non è adeguata quando si tratta di irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione39. Negli ultimi anni, i ricorsi sulle votazioni hanno riguardato spesso queste fattispecie. Rari sono stati invece i ricorsi che riguardavano atti preparatori e di esecuzione degli scrutini sul territorio cantonale. I governi cantonali sono stati quindi spesso costretti a prendere una decisione di non entrata in materia.

Il Consiglio federale propone che in futuro i ricorsi concernenti le votazioni federali e le elezioni del Consiglio nazionale possano essere presentati direttamente al Tribunale federale quando è fatta valere un’irregolarità che ha ripercussioni in più Cantoni oppure che è stata causata da un’autorità amministrativa della Confederazione (art. 88 cpv. 1 lett. b n. 3 AP-LTF). I governi cantonali verrebbero in tal modo esentati dall’occuparsi

37 Legge federale del 13 dic. 2002 sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis; RS 151.3)

38 Art. 11 della legge federale del 19 lug. 1872 sulle elezioni e votazioni federali (CS 1 175).

39 Cfr. DTF 140 I 338 (1C 372/2014), consid. 3.1 non pubblicato. 12/28