Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine
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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP
al diritto vigente, il passaggio da un’approvazione di carattere generale a un obbligo di autorizzazione puntuale per l’accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni. Il Consiglio federale deve poter prevedere a livello di ordinanza l’obbligo di autorizzazione per determinati mezzi. La circolare del Consiglio federale del 30 novem- bre 201855 ai Governi cantonali concernente l’accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici può fungere da guida per stabilire quali mezzi tecnici sottoporre all’obbligo di autorizzazione. Questo documento mantiene valida l’au- torizzazione generale per l’impiego di apparecchi di conteggio delle banconote e di bilance di precisione per accertare i risultati. Anche i sistemi di conteggio elettronico attualmente impiegati per le votazioni popolari sono considerati approvati e non neces- sitano di una nuova autorizzazione da parte del Consiglio federale nei singoli casi. L’im- piego di questo tipo di mezzi deve però essere notificato alla Cancelleria federale. L’ob- bligo di autorizzazione vige per i sistemi di conteggio elettronico impiegati per le elezioni del Consiglio nazionale e per nuovi mezzi tecnici, diversi da quelli definiti nella circolare. Occorre notare che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 84 LDP né il voto elettronico, che secondo l’articolo 8a LDP è disciplinato in modo indipendente, né i sistemi per l’accertamento e la trasmissione dei risultati dei Cantoni che vengono im- piegati anche per le elezioni e le votazioni federali.
Per l’impiego di determinati mezzi tecnici è opportuno che vigano standard (minimi) unici. Di conseguenza la nuova disposizione contenuta nell’articolo 84 capoverso 2 AP-LDP conferisce esplicitamente al Consiglio federale la competenza di stabilire direttive in questo ambito. Nel fare ciò il Collegio governativo si baserà sulla prassi in vigore conformemente alla circolare del 201856. I requisiti di carattere legislativo devono es- sere disciplinati a livello di ordinanza.
Cpv. 3 (nuovo)
Per i sistemi di conteggio elettronico viene ora inserito nella legge un requisito fonda- mentale per garantire l’affidabilità della procedura, ossia l’obbligo di controllo della plau- sibilità dei risultati determinati elettronicamente. Un requisito al riguardo è oggi previsto a livello di circolare57.
L’elaborazione meccanica e quella mediante software delle schede di voto non permet- tono un controllo a occhio nudo. Pertanto la correttezza dei risultati ottenuti mediante il conteggio elettronico non può essere facilmente controllata. Il controllo della plausibilità mediante metodi statistici può dimostrare in modo sufficiente il funzionamento costan- temente corretto dei mezzi tecnici e quindi rafforzare l’affidabilità dei risultati ottenuti.
Impiegare metodi statistici significa in particolare che il controllo della plausibilità effet- tuato deve essere impersonale, verificabile e replicabile. La procedura di rilevamento del campione deve essere stabilita in funzione delle circostanze (circondario elettorale, tasso di partecipazione ecc.). Le dimensioni del campione devono essere definite in modo che sia possibile dimostrare, in modo sufficiente dal profilo statistico, ossia in modo significativo, che è costantemente garantita la corretta determinazione dei risul- tati. L’attendibilità dei controlli statistici della qualità deve essere nota. Le basi metodo- logiche e la procedura concreta devono essere stabilite per scritto.
55 FF 2018 6495
56 Cfr. FF 2018 6495, n.3.4
57 Cfr. FF 2018 6495, n. 3.4 lett. e 21/28