Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine
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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP
e la distribuzione del materiale di voto ai Cantoni da parte della Confederazione (art. 11 cpv. 1 LDP).
Nella norma proposta si rinuncia a elencare i fattori che potrebbero scatenare il grave turbamento. Questo perché da un lato è pressoché impossibile prevedere tutte le even- tualità e un elenco avrebbe al massimo uno scopo esemplificativo. Dall’altro perché la possibilità di annullare o differire una votazione è data dall’esistenza di un grave turba- mento e non dell’evento che lo ha provocato. Se ricorre a questa possibilità, il Consiglio federale dovrà tuttavia esaminare, tenendo conto della natura dell’evento, se il pregiu- dizio è permanente e se esistono eventuali alternative che possano garantire lo svolgi- mento della votazione popolare nell’interesse dell’esercizio dei diritti politici, anche se ciò significherebbe accettare compromessi per quanto riguarda lo svolgimento ordina- rio della procedura di voto48. L’annullamento o il differimento di una votazione già in- detta vanno considerati come ultima ratio. Il margine di manovra è dato dal fatto che l’articolo 10 capoverso 1terAP-LDP costituisce una disposizione potestativa.
Di conseguenza viene volutamente impiegata l’espressione «grave turbamento» per distinguerla dal termine «irregolarità» che ritroviamo in altri articoli della LDP per de- scrivere pregiudizi del processo di voto. Secondo la LDP alle irregolarità occorre rime- diare d’ufficio (art. 79 cpv. 2 LDP), le irregolarità possono essere oggetto di un ricorso sulla votazione (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP) e sottostanno a una verifica del Tribunale federale. A dipendenza del genere e dell’entità, un’irregolarità può portare fino al ricon- teggio dei voti (art. 13 cpv. 3 LDP) oppure all’annullamento della votazione popolare da parte del Tribunale federale49.
Il Tribunale federale continuerà a essere responsabile di valutare, su ricorso, la legalità della procedura di voto e dei risultati della votazione. Di conseguenza neppure le irre- golarità (presumibilmente) significative dovrebbero portare all’annullamento o al diffe- rimento di una votazione, nella misura in cui questa si possa ritenere in linea di principio fattibile.
Dal punto di vista temporale il decreto del Consiglio federale che indice una votazione popolare è concretamente emanato e pubblicato (ufficialmente) nel Foglio federale 2,5–3 mesi circa prima della votazione popolare stessa. I testi da porre in votazione sono invece stabiliti, conformemente all’articolo 10 capoverso 1bisLDP, almeno quattro mesi prima della votazione. Il nuovo capoverso 1tersi riferisce alle votazioni indette e quindi al decreto sopraccitato. Attualmente l’indizione di una votazione avviene in ri- tardo anche perché vi sono regolarmente atti legislativi che devono essere preparati come testi da porre in votazione in caso di riuscita del referendum50. Modificando come proposto le date delle votazioni (v. commento all’art. 2a AP-ODP) in futuro sarebbero necessarie meno date di riserva e il decreto che indice una votazione potrebbe essere emesso prima.
La normativa proposta consente al Consiglio federale di differire o annullare una vota- zione. Quando si differisce la data di una votazione il processo di voto in corso viene sostanzialmente mantenuto. Il cambiamento di data può quindi essere preso in consi- derazione se un grave turbamento impedisce lo svolgimento della votazione alla data originariamente prevista, ma tale turbamento appare in linea di massima risolvibile di modo che un annullamento della procedura non sarebbe giustificato. Tuttavia, dato il
48 Cfr. GLASER ANDREAS / BRAUN BINDER NADJA, Die Verschiebung von Volkswahlen und Volksabstimmungen. Eine Analyse ausgehend von Erfahrungen im Zuge der Corona-Pandemie, ZBl 11/2021, pag. 591 segg.; in particolare pag. 612.
49 Cfr. DTF 145 I 207
50 L’obbligo di indire la votazione è disciplinato anche agli art. 58 (referendum obbligatorio), 59c (referendum facoltativo) e 75a (iniziative popolari). 17/28