Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine
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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP
numero elevato di attori coinvolti e l’ampio orizzonte di pianificazione è difficile proro- gare una procedura di voto in corso. In pratica è quindi più probabile che un grave turbamento porti all’annullamento della votazione. Sono anche ipotizzabili scenari in cui sia necessario annullare l’intero scrutinio e non soltanto la votazione su singoli testi.
Dal profilo geografico si può presupporre che ogniqualvolta il Consiglio federale decida di differire o annullare una votazione sulla base del capoverso 1ter, tale decisione abbia una valenza nazionale. In caso di gravi compromissioni del processo di voto che hanno ripercussioni soltanto a livello locale oppure regionale, sono in primo luogo i Cantoni a dover adottare le misure necessarie (cfr. art. 10 cpv. 2 e art. 79 cpv. 2 LDP).
Il capoverso 1terrinuncia a disciplinare ulteriori passi da intraprendere nel caso di un annullamento della votazione. Questo non è infatti necessario dal momento che il Con- siglio federale è comunque tenuto a indire la votazione sui testi pronti a tale scopo (art. 58, 59c e 75a LDP). Vanno considerati e continuano a decorrere anche i termini per le votazioni sulle iniziative popolari (art. 75a LDP). Tuttavia dato che l’annullamento di una votazione può portare al superamento dei termini per la votazione sulle iniziative popolari, è prevista una modifica dell’articolo 75a LDP. In caso di superamento dei ter- mini la votazione dovrebbe essere organizzata per il termine più vicino possibile (v. commento all’art. 75a cpv. 3terAP-LDP).
Art. 14 Verbalizzazione e trasmissione del risultato
La crescente digitalizzazione ha anche ripercussioni sulla determinazione, la trasmis- sione e la pubblicazione dei risultati delle votazioni. L’attuale tenore dell’articolo 14 tiene conto di questi sviluppi soltanto in parte. I capoversi 2 e 3 vengono adeguati dal profilo redazionale così da riflettere meglio anche l’utilizzo dei canali di trasmissione digitale. Il consueto controllo della plausibilità è ora esplicitamente menzionato come parte integrante della procedura di determinazione del risultato. Le modifiche si riflet- tono anche nella nuova rubrica.
Cpv. 2
Rispetto al diritto vigente non è più il governo cantonale ma il Cantone a dover agire. In questo modo si tiene conto del fatto che nella maggior parte dei Cantoni la determi- nazione, la trasmissione e la pubblicazione dei risultati vengono fatte dai servizi canto- nali specializzati e non in base a decisioni dei governi cantonali.
Il primo periodo tiene conto del fatto che la domenica delle votazioni i servizi ufficiali competenti (di solito i Comuni) trasmettono il loro risultato al servizio centrale del Can- tone in genere per via elettronica mediante un apposito sistema. Il processo di trasmis- sione dei risultati provvisori della votazione è disciplinato all’articolo 5 capoverso 1 ODP. La norma comprende anche la trasmissione (successiva) al Cantone del pro- cesso verbale cartaceo.
Nel secondo periodo viene introdotta una nuova esigenza legale: il controllo della plau- sibilità dei risultati da parte dei Cantoni. Questo controllo può fornire indicazioni precoci di errori nella determinazione del risultato o di possibili manipolazioni dei risultati. Nella pratica questi controlli sono diffusi e contribuiscono in modo significativo alla corretta determinazione e all’affidabilità dei risultati. L’inserimento di questo tipo di controllo nella legge è pertanto giustificato.
L’articolo 14 capoverso 2 prevede un controllo della plausibilità dei risultati (dei Co- muni) da parte dei Cantoni. Sono questi ultimi a dover definire i metodi e gli strumenti da impiegare in base alle rispettive situazioni (p. es. numero e struttura dei Comuni, comportamento di voto ecc.). Il controllo mediante software può fornire indicazioni