Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

di possibili incongruenze che possono sfuggire durante un controllo dei risultati unica- mente manuale. Sono invece necessarie persone che dispongano di conoscenze spe- cialistiche che permettano di categorizzare quanto scoperto. Per quanto riguarda l’ob- bligo dei Cantoni di effettuare controlli di plausibilità, non sono attualmente previste disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza.

Naturalmente alcuni controlli di plausibilità vengono idealmente effettuati già durante il conteggio a livello comunale (validità dei risultati, coerenza del numero di voti espressi per i vari testi e con il comportamento di voto dei Comuni ecc.). Viene però lasciato ai Cantoni il compito di prevedere direttive al riguardo. Il controllo della plausibilità di cui all’articolo 14 capoverso 2 va inoltre distinto dal controllo della plausibilità previsto per il voto elettronico (art. 27i ODP) e per l’impiego di procedure di conteggio elettronico (e-counting; cfr. art. 84 cpv. 3 AP-LDP); a causa della digitalizzazione completa (voto elettronico) o estesa (e-counting) della determinazione dei risultati sono previste misure specifiche per il controllo statistico della qualità.

Secondo il nuovo articolo 14 capoverso 2 non è più la Cancelleria federale a ricevere i risultati delle votazioni, ma la Confederazione. In questo modo si tiene conto del fatto che in pratica i risultati sono trasmessi alla Cancelleria federale e all’Ufficio federale di statistica (cfr. art. 5 cpv. 2 ODP). Il termine per la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale rimane di 13 giorni; decade invece l’obbligo di pubblicare se neces- sario un numero speciale del Foglio ufficiale. Questa disposizione sta diventando sem- pre più obsoleta in quanto si sta viepiù passando al primato della versione elettronica dei Fogli ufficiali e la loro pubblicazione può in genere essere fatta su base continuativa.

Cpv. 3

I processi verbali delle votazioni dei Comuni come pure le schede di voto devono es- sere trasmessi alla Cancelleria federale soltanto su richiesta. Il capoverso 3 prevede però ora che allo scadere del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3 LDP) i Cantoni confer- mino alla Cancelleria federale i risultati già trasmessi e pubblicati (art. 14 cpv. 2 AP-LDP). Questo meccanismo deve ancora essere concretamente definito. L’archiviazione dei processi verbali rimane di competenza dei Cantoni secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 26 giugno 198851 sull’archiviazione (LAr).

Cpv. 4

La disposizione finora sancita all’articolo 14 capoverso 3 secondo periodo LDP se- condo cui le schede di voto sono distrutte dopo l’accertamento dell’esito della votazione viene inserita con alcune modifiche redazionali nel nuovo capoverso 4 AP-LDP.

Art. 75a Votazione popolare

Cpv. 3ter

Qualora una votazione popolare venisse differita oppure annullata secondo l’articolo 10 capoverso 1terAP-LDP, è possibile che venga superato il termine di 10 o 16 mesi entro il quale votare su un’iniziativa popolare secondo l’articolo 75a capoversi 1-3bisLDP. Per garantire il diritto di iniziativa il nuovo capoverso 3terprevede in questo caso che la votazione sia indetta per il termine più vicino possibile. Lo stesso dicasi per il caso in cui il termine venga superato perché il Consiglio federale non può indire per tempo una votazione. Dalla formulazione risulta chiaro che è possibile rinunciare a indire una vo- tazione popolare soltanto in caso di grave turbamento ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 1terAP-LDP. Si applicano pertanto gli stessi presupposti validi per l’annullamento

51 Legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (Legge sull’archiviazione, LAr; RS 152.1) 19/28