Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

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1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Se si eccettua la recente introduzione delle nuove disposizioni sulla trasparenza nel finanziamento della politica1, l’ultima revisione parziale cui è stata sottoposta la legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP) risale a circa dieci anni fa3. La LDP continua a dimostrarsi una base stabile per la garanzia e l’esercizio dei diritti poli- tici, ma le richieste avanzate attraverso alcuni interventi parlamentari (v. n. 1.2) e le condizioni quadro parzialmente mutate ne rendono ora in parte necessaria la revisione. Il 22 febbraio 2023 il Consiglio federale ha pertanto incaricato la Cancelleria federale di elaborare un progetto da porre in consultazione e ne ha definito i parametri4. Questi sono stati completati con l’attuazione della mozione 22.3933, successivamente depo- sitata dal consigliere agli Stati Hans Stöckli, concernente il «Nuovo iter per il ricorso sulle votazioni federali» (v. n. 1.2.3 e 1.3.3). Sul piano tematico, le modifiche legislative proposte riguardano soprattutto, anche se non esclusivamente, il settore delle votazioni popolari. Gli elementi e gli obiettivi principali della revisione sono illustrati qui di seguito.

- Le drastiche restrizioni adottate durante la prima fase della pandemia di COVID-19

hanno toccato anche il settore dei diritti politici. In quel periodo, il Consiglio federale aveva in particolare deciso di non svolgere la votazione popolare indetta per il 17 maggio 2020 e aveva sospeso i termini per la raccolta delle firme e di trattazione concernenti le iniziative popolari federali e le domande di referendum5. In questo contesto, il Parlamento ha fra l’altro incaricato il Consiglio federale di elaborare delle disposizioni di legge che contribuiscano a garantire, anche in tempi di crisi, l’eser- cizio dei diritti politici (v. n. 1.2.1). Il progetto posto in consultazione prevede una disposizione che àncora in modo esplicito nella LDP la competenza di differire o annullare una votazione popolare. Il presente rapporto illustra i motivi per cui il Con- siglio federale rinuncia a proporre norme legislative di più ampia portata (v. n. 1.3.2).

- In occasione di votazioni ed elezioni, le persone non vedenti o ipovedenti non sono

talvolta in grado di eseguire autonomamente le operazioni necessarie per votare. L’impiego di apposite mascherine, previsto in futuro per le votazioni federali, dovrà permettere loro di compilare le schede di voto senza l’intervento di terzi. Il progetto di revisione propone l’adozione di una base giuridica che permetta l’impiego di tali strumenti. A medio e lungo termine il voto elettronico consentirà alle persone non vedenti o ipovedenti – così come alle altre persone con disabilità – l’esercizio senza barriere dei diritti politici.

- In caso di ricorsi su votazioni ed elezioni (art. 77 LDP), l’attuale iter giurisdizionale

passa attraverso il governo cantonale anche quando si ravvisano irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità ammini- strativa della Confederazione. I governi cantonali non hanno tuttavia la competenza di entrare nel merito di questi ricorsi; qualora venga impugnata la decisione del Cantone di non entrata nel merito, spetta al Tribunale federale decidere in materia. In questi casi l’iter giurisdizionale risulta insoddisfacente tanto per i ricorrenti quanto

1Modifica del 18.6.2021 (RU 2022 466)

2 RS 161.1

3 Modifica del 26.9.2014 (RU 2015 543)

4 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 22.2.2023: https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-93248.html (consultato il 04.12.2023)

5 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 18.03.2020: https://www.bk.admin.ch/bk/it/home/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78485.html (consultato il 04.12.2023) 3/28