Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

di ricorsi su cui non hanno la facoltà di decidere. Al contempo rimarrebbero competenti qualora si tratti di irregolarità registrate sul loro territorio (per es. per quanto riguarda la preparazione degli scrutini, l’espressione del voto, il conteggio dei voti o in caso di in- tervento di attori cantonali come p. es. le chiese nazionali o i comuni politici). La modi- fica proposta riorganizza quindi l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e sulle votazioni, ma non estende quella che è l’attuale tutela giurisdizionale.

2.1.4 Impiego di mezzi tecnici per accertare i risultati degli scrutini: obbligo puntuale di autorizzazione e controllo della plausibilità

I mezzi tecnici di cui fa menzione l’articolo 84 LDP comprendono in particolare il cosid- detto e-counting, ossia l’interpretazione e il conteggio elettronico delle schede di voto (analogiche). Nella disposizione rientra anche l’impiego di apparecchi di conteggio delle banconote e di bilance di precisione. Dal campo d’applicazione della norma sono invece esclusi il voto elettronico (e-voting; conformemente all’art. 8a LDP) e i sistemi cantonali utilizzati per l’accertamento e la trasmissione dei risultati.

Per i mezzi tecnici menzionati all’articolo 84, il Consiglio federale potrà in futuro preve- dere un obbligo di autorizzazione e stabilire condizioni che ne regolano l’impiego. In base al diritto vigente, l’impiego di tali mezzi rimane subordinato all’autorizzazione del Consiglio federale. Se l’applicazione di un obbligo di autorizzazione e di standard uni- formi può apparire adeguata, in particolare per l’e-counting, altri ambiti (come p. es. l’utilizzo di apparecchi di conteggio delle banconote) possono essere senz’altro lasciati alla competenza dei Cantoni e senza che sia necessaria un’autorizzazione.

Dato che l’elaborazione meccanica delle schede di voto non può essere controllata a occhio nudo, durante il conteggio elettronico non è facile controllare il corretto accerta- mento dei risultati. Diventa dunque ancora più importante controllare mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati ottenuti. Procedure adeguate permettono di verificare il corretto funzionamento dei mezzi tecnici utilizzati, garantendo in tal modo l’affidabilità dei risultati. Elemento centrale per la garanzia di qualità, il controllo della plausibilità con metodi statistici deve pertanto essere sancito a livello di legge.

2.1.5 Le votazioni popolari previste nel primo trimestre dell’anno non devono tenersi già a inizio febbraio (ODP)

Fondato sull’articolo 10 capoverso 1 LDP40 e sull’articolo 2a ODP41, il sistema utilizzato per stabilire le cosiddette date di votazione in bianco della Confederazione da una ven- tina d’anni adotta come riferimento eventi ricorrenti del calendario annuale (civile) e dell’anno liturgico. La modifica proposta mantiene il sistema basato sulle scadenze del calendario e la regola delle quattro date riservate ogni anno per le votazioni popolari federali, dato che questi principi si sono dimostrati validi nella pratica.

Le esperienze del passato mostrano tuttavia che quando la data della votazione del primo trimestre cade già nella seconda domenica di febbraio, a causa dei giorni festivi rimane relativamente poco tempo per la logistica elettorale, così come è ridotto il tempo a disposizione del Consiglio federale per informare gli aventi diritto di voto e degli attori politici per condurre la campagna elettorale.

Il Consiglio federale propone pertanto di modificare l’articolo 2a ODP in modo che la data della votazione programmata nel primo trimestre cada non prima del 22 febbraio, così che nella maggior parte dei casi la votazione si svolga in marzo. Per mantenere

40 In vigore dall’1.1.2003 (RU 2002 3193)

41 In vigore dall’1.8.2002 (RU 2002 1755) 13/28