Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

il deposito del documento richiesto (solitamente l’atto d’origine). La definizione di Co- mune di residenza si rifà dal punto di vista materiale al domicilio definito nel diritto civile ma, come per il domicilio politico, comprende anche l’atto formale del deposito dei do- cumenti richiesti quindi della «notifica». Di conseguenza il domicilio politico si trova solitamente nel Comune di residenza, il che deve essere espressamente stabilito come principio anche nella LDP. La modifica riprende la terminologia impiegata nella LArRa e stabilisce espressamente che il domicilio politico è di norma costituito dal Comune di residenza.

Cpv. 2

Come nel diritto vigente anche in futuro devono essere ammesse eccezioni in determi- nate situazioni (cfr. art. 1 ODP), per cui ora la disposizione sarà anche collegata alla LArRa. Un adeguamento appare opportuno dato che nel frattempo sono mutate le di- sposizioni concernenti il diritto di notifica. La prassi un tempo consolidata che consi- steva nel depositare l’atto d’origine o il certificato di cittadinanza, il certificato provviso- rio o un altro documento analogo è sempre più obsoleta. Infatti, l’ordinanza concer- nente l’atto d’origine44 è stata abrogata già il 1° luglio 200445. È vero che in alcuni Can- toni per annunciarsi in un Comune è ancora necessario depositare l’atto d’origine o il certificato di cittadinanza o un certificato analogo, ma a breve questa situazione cam- bierà poiché nel frattempo i Comuni hanno la possibilità di richiedere tali documenti direttamente attraverso il registro di stato civile (Infostar)46. La legge non deve pertanto più riferirsi al deposito di determinati documenti ma alle fattispecie secondo la LArRa.

Il capoverso 2 deve inoltre contenere una norma di delega, secondo cui il Consiglio federale disciplina i casi eccezionali in cui il domicilio politico può essere costituito dal Comune di soggiorno. Secondo l’attuale prassi possono trovarsi in questa situazione in particolare le persone sotto curatela o, in determinate circostanze, i soggiornanti set- timanali. Le persone in questione devono sempre provare di non essere iscritte nel catalogo elettorale del Comune di residenza. Questo presupposto è attualmente disci- plinato nella legge e in futuro dovrà esserlo a livello di ordinanza.

La possibilità conferita alla Confederazione e ai Cantoni dall’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo Cost. di prevedere eccezioni all’esercizio dei diritti politici nel luogo di domicilio, non viene limitata dall’articolo 3 capoverso 2 AP-LDP. Il domicilio politico de- gli Svizzeri all’estero è per esempio disciplinato all’articolo 18 capoverso 1 della legge del 26 settembre 201447 sugli Svizzeri all’estero (LSEst).

Cpv. 3

La disposizione derogatoria finora sancita all’articolo 3 capoverso 1 secondo periodo LDP secondo cui i nomadi votano nel comune di attinenza, viene spostata con alcune modifiche redazionali al capoverso 3. Questa disposizione costituisce un’altra ecce- zione secondo l’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo Cost.

Art. 6 Voto dei disabili

La rubrica dell’articolo 6 LDP viene adeguata alla terminologia della legge sui disabili (LDis). L’articolo viene suddiviso in due capoversi: il capoverso 1 corrisponde alla nor- mativa vigente, il capoverso 2 riguarda l’utilizzo di mascherine per compilare le schede

44 Ordinanza del 22 dic. 1980 concernente l’atto d’origine (RU 1981 34, 2000 2028).

45 L’atto è stato abrogato dall’ordinanza del 28 apr. 2004 sullo stato civile (RU 2004 2915, in particolare pag. 2945).

46 Art. 43a cpv. 4 n. 6 del Codice civile svizzero del 10 dic. 1907 (CC; RS 210)

47 Legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst; RS 195.1) 15/28