Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

sarebbe necessaria una norma concepita in senso assai ampio. Tuttavia, è proprio nel settore dei diritti politici che una delega estesa di competenze risulta problematica in termini di politica democratica. Inoltre, potrebbe anche succedere che, nel corso delle campagne che precedono le votazioni o le elezioni, si chieda, per motivi politici, che vengano adottate misure in virtù di una disposizione concernente la gestione delle crisi anche in caso di irregolarità minime o solo sospette.

In conclusione, si può affermare che durante la pandemia di COVID-19 la ripartizione federalista dei compiti e le basi legali nel settore dei diritti politici hanno dimostrato la loro validità. Dopo che il Consiglio federale ha annullato la votazione del 17 maggio 2020, la Cancelleria federale ha elaborato in collaborazione con i Cantoni delle misure accompagnatorie per la votazione del 27 settembre 2020. In tale occasione è emerso che per quanto riguarda la procedura di voto e la determinazione dei risultati esiste già un certo margine di manovra che permette di reagire a eventuali imprevisti.

Opzione scelta: limitazione al settore delle votazioni popolari

In considerazione delle riserve e dei rischi legati alle due alternative che si è deciso di scartare, il Consiglio federale propone per la consultazione una soluzione che si limita alle votazioni popolari, settore in cui l’Esecutivo svolge un ruolo centrale e in cui già dispone di ampie competenze. Fra queste competenze figurano quelle di fissare i giorni delle votazioni e di stabilire quali testi porre in votazione (art. 10 LDP), di ordinare una votazione popolare (art. 58, 59c e 75a LDP), di impartire istruzioni ai Cantoni e di infor- mare gli aventi diritto di voto (art. 10a LDP). L’opzione proposta mira ad ancorare in modo esplicito nella LDP la competenza di differire o annullare una votazione popolare.

La norma proposta è concepita in modo restrittivo e le condizioni affinché possa essere invocata sono severe (v. n. 2.1.1 e 3.1). Come per le due alternative che si è deciso di scartare, anche in questo caso una delega di competenze troppo estesa può risultare problematica in termini di politica democratica e vi è il rischio che nel corso di una campagna che precede una votazione l’applicazione della norma possa essere invo- cata per motivi politici.

1.3.3 Considerazioni e varianti per l’attuazione della mozione 22.3933 Stöckli

Per attuare la mozione 22.3933 Stöckli, il progetto prevede la possibilità di ricorrere direttamente al Tribunale federale (procedura diretta) nel caso in cui, durante una vo- tazione o un’elezione, vengano ravvisate irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione. In questo modo l’iter ricorsuale viene riorganizzato e l’obiettivo della mozione Stöckli viene raggiunto senza che si interferisca significativamente con le procedure esistenti. La procedura diretta è configurata sulle condizioni reali del sistema giudiziario, come si può già oggi osservare nel caso delle irregolarità summenzionate: dato che ai governi cantonali manca la competenza per entrare nel merito dei relativi ricorsi, spetta al Tri- bunale federale decidere in materia.

Un’opzione alternativa sarebbe quella di designare il Tribunale amministrativo fede- rale33 o un tribunale speciale di nuova creazione come prima istanza incaricata di giu- dicare determinate controversie. Oltre alle irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione, questo tribunale potrebbe anche giudicare le decisioni della Cancelleria federale di cui

33 Attualmente l’art. 32 cpv. 1 lett. b della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) esclude in modo esplicito una competenza del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto di voto. 9/28