Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 28 pagine

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Diritti politici. Modifica della LDP e dell’ODP

Alternativa 1 (scartata): ampio disciplinamento

Questa alternativa prevedeva di iscrivere nella legge la possibilità di differire o annul- lare una votazione popolare o un’elezione del Consiglio nazionale e di adottare norme concernenti la sospensione dei termini per l’esercizio dei diritti politici (termini per la raccolta delle firme e di trattazione applicabili alle iniziative popolari federali e alle do- mande di referendum); prevedeva inoltre di stabilire i motivi ammissibili per l’applica- zione delle relative norme.

Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio nazionale, il margine di manovra legisla- tivo è ristretto dato che la Costituzione limita a quattro anni la durata del mandato (art. 145 Cost.) e la durata della legislatura (art. 149 cpv. 2 Cost.). I termini per la rac- colta delle firme applicabili ai referendum facoltativi e alle iniziative popolari sono disci- plinati anch’essi nella Costituzione (art. 138 cpv. 1, art. 139 cpv. 1, art. 141 cpv. 1 Cost.), ciò che limita fortemente anche la possibilità di disciplinare per legge una loro sospensione. I termini di trattazione delle iniziative popolari impartiti al Consiglio fede- rale e al Parlamento sono invece iscritti nella legge sul Parlamento30 (in particolare negli art. 97, 100, 105 e 106 LParl). In occasione della recente revisione della LParl, volta a rafforzare il funzionamento del Parlamento in situazioni di crisi31, le Camere federali hanno rinunciato all’introduzione di un meccanismo che regoli la sospensione dei loro propri termini di trattazione. Per quanto è dato di sapere, tale decisione non sembrerebbe dovuta al fatto che si pensava di introdurre un disciplinamento corrispon- dente attraverso l’attuazione della mozione 20.3419 Rieder. I provvedimenti adottati mirano piuttosto a rafforzare la capacità d’intervento del Parlamento in tempi di crisi, in modo da evitare di venire a trovarsi in una situazione che renderebbe necessaria una sospensione dei termini.

La variante solleva dubbi anche per quanto attiene la legittimità democratica, come si spiega a proposito dell’alternativa seguente (norma concernente la gestione delle crisi).

Alternativa 2 (scartata): norma concernente la gestione delle crisi

Il Consiglio federale ha anche esaminato l’opportunità di inserire nella LDP una dispo- sizione concernente la gestione delle crisi che gli avrebbe consentito, in determinate situazioni di crisi, di adottare non specificati provvedimenti volti a garantire i diritti poli- tici. Disposizioni di questo genere sono già previste in altre leggi speciali32.

Una disposizione concernente la gestione delle crisi permetterebbe non soltanto di li- mitare i diritti politici (annullamento di uno scrutinio, sospensione dei termini), ma anche di prevedere misure che in caso di crisi servirebbero a garantire questi stessi diritti (p. es. permettere che si voti unicamente per corrispondenza, agevolare la raccolta di firme, ecc.). Il Consiglio federale avrebbe dunque, se del caso, potuto adottare provve- dimenti nel settore sensibile dei diritti politici fondandosi su una base legale speciale, senza essere obbligato a ricorrere al diritto di necessità previsto all’articolo 185 capo- verso 3 Cost.

Nell’elaborazione di questa variante si è rivelato quanto meno impegnativo formulare una disposizione adeguata e definire quindi il margine di manovra del Consiglio fede- rale. Per poter adottare (contro)misure che risultino efficaci nelle varie situazioni di crisi

30 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)

31 Modifica del 17.3.2023 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi) (RU 2023 483). Per le deliberazioni parlamentari cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437 (consultato 04.12.2023).

32 Ad es. negli art. 6 e 7 della legge sulle epidemie (RS 818.101) e negli art. 31-34 della legge sull’approvvigionamento del Paese (RS 531). Cfr. anche l’all. 2 alla legge sul Parlamento, in cui sono elencate le disposizioni che conferiscono poteri di gestione delle crisi. 8/28